Incarichi esterni sul pluriennale

Si possono affidare incarichi esterni con spesa sul bilancio pluriennale? Cosa ne è del piano di programmazione degli incarichi approvato dal Consiglio?

Come previsto dall’art. 3 comma 55 della Finanziaria 2008 così come modificato dalla L. 133/2008 tutti gli incarichi di collaborazione (e non solo quelli di studio, ricerca e consulenza) devono trovare previsione in un programma approvato dal Consiglio comunale degli enti locali. Tali contratti devono comunque essere coerenti con le attività istituzionali previste dalla legge e meglio precisate in tale programma nel rispetto delle previsioni della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio di previsione. L’intento del legislatore sembra chiaro nel portare all’attenzione del Consiglio comunale tutti gli incarichi affidati a soggetti esterni.

È quindi razionale sostenere che anche eventuali incarichi di collaborazione stipulati in corso dell’anno, ma che hanno riflessi anche su esercizi futuri (durata quindi su più anni) debbano essere previsti nel programma del Consiglio di cui sopra. In presenza quindi di un incarico non ancora sottoposto al Consiglio comunale, l’Amministrazione dovrà procedere ad un inserimento e ad un modifica/integrazione del programma di cui all’art. 3 comma 55 e qualora sia necessario prevederne la spesa anche sull’esercizio futuro, effettuare una variazione sia al bilancio in corso che al bilancio pluriennale. 

Infine, ricordiamo che poter affidare un incarico è necessario preventivamente verificare e darne atto nella determinazione di assegnazione e impegno di spesa dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le  esigenze di funzionalità dell’Amministrazione;

b) l’Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilita’ oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la  prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

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