Spesso mi viene chiesto se si possono utilizzare le graduatorie di altri enti per procedere alle proprie assunzioni di personale.
Di recente è stato pubblicato il seguente parere del Viminale che riassume secondo me molto bene e sinteticamente la questione.
Un comune con una popolazione di 1.317 abitanti ha chiesto se per l’assunzione di un dipendente, nel rispetto della vigente normativa in materia, possa attingere alla graduatoria concorsuale di un altro comune, ai sensi dell’art. 3, co. 61, della legge n. 350/2003, tenuto conto che non vi è nessuna previsione regolamentare in tal senso né è stato stipulato un preventivo accordo tra gli enti.
Al riguardo si fa preliminarmente presente che questo ministero già in passato ha sostenuto la possibilità per gli enti locali di attingere a graduatorie di altri enti in presenza di una specifica previsione regolamentare. Le modifiche apportate all’art. 117 della Costituzione hanno, peraltro, ampliato tale potestà regolamentare.
Si ritiene, quindi che codesto ente possa procedere all’adozione di norme regolamentari atte a disciplinare la facoltà di assumere personale mediante l’utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti di altri enti, previo accordo tra gli stessi. Si ritiene, inoltre, che al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono sovrintendere a tutto l’operato delle pubbliche amministrazioni, l’accordo tra le amministrazioni interessate debba avvenire, preferibilmente, prima della formale approvazione della graduatoria stessa.
Per completezza di informazione si soggiunge che, ai fini dell’utilizzazione della graduatoria, dovranno comunque essere rispettati i limiti e i vincoli imposti dall’art. 91 del Dlgs n. 267/2000, secondo i quali la graduatoria deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo (Prot. n. 15700 5A3 0004435).