Non si attenua l’incertezza sull’applicazione degli incrementi delle risorse variabili così come previsti dall’art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 luglio scorso.
La premessa tanto decisa quanto imprecisa è stata oggetto di diverse interpretazioni da parte degli operatori degli enti locali che si sono rivolti anche a diverse istituzioni per avere chiarimenti sull’argomento.
Ricordiamo che il comma 1 dell’articolo prevede che costituiscono requisiti per l’integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa il rispetto del patto per gli anni 2005-2007, il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, l’adozione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni oltre agli indici di seguito indicati.
La domanda è questa: queste condizioni devono essere possedute dagli enti locali solamente ai fini degli incrementi previsti da questo contratto oppure per tutti gli incrementi di natura variabile che gli enti dovessero attuare nel 2009?
Un ente che non ha rispettato il patto in uno degli anni indicati, può ad esempio nel 2009 integrare il fondo ai sensi dell’art. 15 comma 2 o comma 5?
La Ragioneria Generale dello Stato, in risposta ad uno specifico quesito, ha affermato nella parte finale del proprio parere che nella formulazione data alle disposizioni contrattuali, le parti hanno concordato che qualora l’ente non sia in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1, lo stesso non possa procedere ad alcuna integrazione del fondo sia in riferimento a quelle del comma 2 lettera a) e b) sia a tutte le ulteriori risorse richiamate dall’art. 31 comma 3 del Ccnl 2004.
Di avviso contrario sembra essere l’Anci. Nonostante un primo parere nella medesima direzione di quanto affermato dalla Ragioneria Generale, l’associazione ha rivisto di recente la propria posizione. E lo ha fatto richiamando quanto espressamente indicato dall’Aran nella relazione illustrativa al Contratto stesso. In tale documento si legge infatti: “Si evidenzia, infine, che il nuovo sistema di eventuale incremento delle risorse decentrate non incide in alcun modo sulla ulteriore vigenza ed applicabilità delle altre fonti di finanziamento della contrattazione integrativa previste dalla vigente contrattazione collettiva, secondo le condizioni e le modalità da queste stabilite (si tratta di delle previsioni richiamate, rispettivamente, per le risorse stabili e per quelle variabili, nell’art.31, commi 2 e 3, del CCNL del 22.1.2004)”.
Questa appare peraltro l’unica tesi sostenibile. Tra le risorse variabili non abbiamo esclusivamente l’articolo 15 comma 2 o comma 5, ma anche gli incentivi per le progettazioni, per il recupero dell’Ici, i risparmi che derivano dal fondo del lavoro straordinario non utilizzato e i risparmi del fondo degli anni precedenti. Un’interpretazione rigida della norma comporterebbe anche un blocco di tali incrementi alcuni dei quali garantiscono invece un ottimo modo di razionalizzare la spesa e le risorse umane degli enti locali.
È comunque ovvio che eventuali ulteriori incrementi del fondo, soprattutto di natura discrezionale, dovranno rispettare tutte le regole vigenti in materia di contenimento della spesa di personale: comma 557 (o comma 562 per gli enti non soggetti a patto) della finanziaria 2007, possibili deroghe e articolo 76 comma 5 del Dl n. 112/2008 il quale chiede la riduzione dell’incidenza percentuale tra le spese di personale e le spese correnti facendo leva proprio sui fondi della contrattazione. Della serie: nessuna azione elusiva se si sceglie l’interpretazione più permissiva.