Continuano i dubbi degli operatori sul lavoro accessorio. In modo particolare si sta diffondendo la possibilità di inquadrare i nonni vigili come destinatari del lavoro accessorio.
Questo perchè è stato indicato nella Circolare n. 88/2009 dell’Inps già commentata nel sito.
E va bene. L’Inps ha detto così.
Facciamo però un ragionamento diverso.
Il lavoro accessorio per la p.a. tra cui gli enti locali è inserito nell’art. 36 comma 2, quello del lavoro flessibile, il quale esordisce: per esigenze temporanee ed eccezionali.
Inoltre la stessa lettera d) dell’articolo 70 ammette al lavoro accessorio il committente pubblico ma solo per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà.
Io mi chiedo: se affidiamo un “lavoro accessorio” al nonno vigile siamo nelle due condizioni sopra indicate? Cos’è il nonno vigile? Una manifestazione caritatevole o un lavoro di solidarietà? E’ inquadrabile in un’esigenza temporanee ed eccezionale?
E attenzione… perchè poi ci sono le sanzioni per l’abuso di lavoro flessibile! Ci salverà l’Inps?