Ad oltre un anno dall’entrata in vigore del Dl n. 112/08 gli enti locali si stanno ancora chiedendo come applicare la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti previste dall’art. 76 comma 5.
In risposta a diversi quesiti inoltrati alle Sezioni regionali della Corte dei conti si è dapprima avuta l’impressione che l’obbligo scattasse immediatamente anche senza l’approvazione del Dpcm attuativo collegato; successivamente è stata invece data un’interpretazione che va più nella direzione della norma di principio da rispettare in un’ottica di condotta prudenziale. Quest’ultima sembra peraltro l’unica via percorribile, confermata anche dal fatto che nei questionari predisposti dalla Corte dei conti ai fini del controllo sui bilanci degli enti locali, l’indice non sia stato per nulla monitorato.
Sintetizziamo quindi di seguito i maggiori dubbi ancora presenti, nella speranza che il Dpcm provveda a definire una volta per tutte la questione.
Prima domanda: gli enti locali avevano davvero bisogno di un altro parametro di riferimento per la riduzione della spesa di personale? Se ci pensiamo solo un attimo, la percentuale richiesta può essere ridotta solamente con due operazioni: o diminuendo il numeratore, ovvero le spese di personale, oppure incrementando il denominatore. La prima azione è già presente nel nostro sistema, con il comma 557 della Finanziaria del 2007. La seconda possibilità per raggiungere l’obiettivo, quella di aumentare le spese correnti, è una logica aberrante che non vale la pena nemmeno di prendere in considerazione. Se questo fosse l’unico indice da monitorare nel tempo, forse avrebbe un senso, ma ad oggi la disposizione appare superflua, o comunque, spesso, di impossibile realizzazione. Ci sono enti che, pur riducendo la spesa di personale, si trovano con una percentuale più alta rispetto al passato, solo perché hanno anche (virtuosamente) ridotto le spese correnti. Qualcosa non va, e occorre chiarirlo il prima possibile.
Gli altri due dubbi sono più applicativi: quale anno è da prendere come riferimento per ridurre il parametro? Nessuna indicazione e quindi, ancora una volta, gli enti dovranno fare da sé. Inoltre ci chiediamo a cosa faccia riferimento il concetto di “spesa di personale” del numeratore; all’intervento 01 del bilancio, come da sempre fatto per la verifica dei parametri di deficitarietà, oppure a quello calcolato come da comma 557? Un altro mistero che ad oggi non trova risposta.