Gli enti che costituiscono delle società devono necessariamente adottare provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie e di conseguenza non possono ricorrere ad istituti diversi quali distacco o comando del personale dipendente.
Il caso sottoposto alla Corte dei conti Lombardia è quello di un comune che intende costituire un’azienda speciale per la gestione dei centri di formazione professionale. Infatti la legge regionale n. 19/07 impone che tali attività siano destinatarie di personalità giuridica e autonomia statutaria. A questo punto il comune si trova di fronte alla domanda su come gestire il trasferimento del personale.
I giudici contabili ritengono che l’ente non può sottrarsi al vincolo imposto dall’art. 3 comma 30 della L. 244/2007 (finanziaria 2008) che prevede l’adozione di provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti esterni e la necessità della corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica. Tale disposizione si integra poi con l’art. 76 comma 1 del Dl n. 112/08 che fa rientrare tra le spese del personale degli enti soggetti al patto di stabilità anche tutti i dipendenti a vario titolo utilizzati dall’ente locale senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o facenti comunque capo all’ente locale.
L’intento è evidente. Cercare di superare tutte quelle situazioni di comando o distacco che gli enti hanno realizzato negli ultimi anni anche a fine elusivi delle disposizioni cogenti, ovvero un’esternalizzazione non completa con il personale che rimaneva comunque in capo all’ente locale.
La sezione regionale della Lombardia nel parere n. 21/06 aveva già avuto modo di precisare che l’istituto del comando non appare utilizzabile come mezzo di dotazione di personale di società pubbliche.
Ora con il parere n. 640/09 si rafforza la posizione precisando che il ricorso al comando o distacco del personale dipendente costituisce violazione dell’art. 3 comma 30 della Legge finanziaria 2008 e che quindi il processo di esternalizzazione deve sempre essere basato su un piano economico-finanziario pluriennale che consenta alla costituenda società di disporre di risorse umane, finanziarie e strumentali per garantire una gestione efficace ed efficiente dei servizi.
ALLEGATO: Deliberazione n. 640/2009 Corte dei conti della Lombardia