La Corte dei conti Sezione Autonomie ha precisato che le progettazioni interne, gli incentivi per il recupero Ici e i diritti di segreteria corrisposti al Segretario comunale non rientrano tra le spese di personale di cui al comma 557 e comma 562.
Con una piccola considerazione: QUANTE VOLTE DOBBIAMO FARE E RIFARE I CALCOLI DELLA SPESA DI PERSONALE?!?!?! La nostra anima troverà mai pace?!?!
ALLEGATO: CORTE DEI CONTI – SEZIONE AUTONOMIE – DELIB. N. 16/2009
Ci aggiungo un commento scritto a gennaio di quest’anno che riporta altri pareri.
Le progettazioni interne sono spese di personale?
Rimane da approfondire un ultimo aspetto. Ovvero l’inclusione o meno dei compensi delle progettazioni nel concetto di spesa di personale da monitorare ai sensi del comma 557 (enti soggetti a patto) o del comma 562 (enti non soggetti a patto) della Finanziaria 2007 e successive modificazioni.
Su questo aspetto ritroviamo un’unanimità di vedute. Le progettazioni interne costituiscono spesa di personale a tutti gli effetti. Pertanto come tali andranno considerate anche nel raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica a cui gli enti locali sono chiamati.
Fin dal 2007 le sezioni regionali della Corte dei conti hanno incluso tale onere nella spesa di personale. Affermano i giudici contabili piemontesi nel parere 6/2007: vanno considerati nel calcolo delle voci rilevanti ai fini della determinazione delle spese di personale anche i fondi per l’incentivazione in materia di recupero dell’evasione ICI ed i fondi da ripartire al personale dipendente per l’incentivazione in materia di progettazione interna.
Dello stesso avviso la Corte dei conti del Veneto. Nel parere 94/2007 nel momento in cui fa l’elenco delle voci da includere indica anche: spese per incentivi per la progettazione (ex art. 18 della legge 109/1994 ora art. 92 del Dlgs. 163/2006) in quanto direttamente connesse all’utilizzo dell’attività lavorativa dei progettisti dell’amministrazione (cfr. in tal senso pareri n. 6/Par./2007 del 27 giugno 2007 della Sezione regionale di controllo per il Piemonte e 8/2007/Par del 14 maggio 2007 della Sezione regionale di controllo per la Puglia).
Nel frattempo si è diffusa l’opinione che tali spese potrebbero essere escluse solamente qualora gli stessi siano a carico di finanziamenti comunitari e privati,non comportando in queste ipotesi alcun aggravio per l’Ente.
Su questo aspetto chiude ogni commento la Corte dei conti del Lazio con la delibera 88/2007: prescindendo dalla considerazione che la natura giuridica di una spesa è definita non dalla sua fonte di copertura, ma dalla destinazione finale della stessa, desta perplessità il fatto che nessuna rilevanza viene attribuita – ove tale interpretazione venisse ritenuta condivisibile – alla circostanza che i finanziamenti in questione, una volta acquisiti al bilancio dell’Ente, rimangono nella sua esclusiva disponibilità e possono costituire fonte di impegno soltanto secondo le procedure contabili proprie dell’ente pubblico; senza trascurare che la natura giuridica della spesa “in sé” non può mutare “colore” (frase bellissima secondo me!!!) secondo che il mezzo di copertura della stessa sia di provenienza pubblica, ancorché comunitaria, ovvero privata.
Pertanto, ad oggi, nessun dubbio sull’inclusione di tale emolumento tra le spese di personale. Come tutte le spese variabili è però necessaria una precisazione (ma non è fantastico come le cose cambino a pochi mesi di distanza?!)
Di fronte a spese elevate per progettazioni interne sostenute in un anno è fondamentale che l’ente non adotti procedure di assunzioni a tempo indeterminato fino a copertura del margine di spesa creato a seguito di tale specifica spesa. In tal modo si rischierebbe infatti di non rispettare il limite nell’anno successivo, ma soprattutto di aver operato non con una programmazione tendenziale di riduzione della spesa di personale, ma piuttosto ad un suo consolidamento nel tempo.