La malattia nel 2010

MALATTIA DEI DIPENDENTI PUBBLICI NEL 2010

Malattia dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e di regioni ed enti locali sempre più al centro dell’attenzione anche dopo un anno e mezzo dall’entrata in vigore del Decreto legge n. 112/08 che ha inasprito il sistema dei controlli delle assenze.

Nel corso del 2009 ci sono stati due principali interventi del legislatore sull’argomento. Innanzitutto il Decreto legge n. 78 che, relativamente all’art. 71 del Dl n. 112/08 ha previsto:

–          la conferma che per i primi dieci giorni di ciascun evento di malattia può essere erogato solamente il trattamento economico fondamentale;

–          la conferma che dopo il secondo episodio di malattia nel corso dell’anno, la successiva malattia può esser giustificata solamente con un certificato rilasciato dal sistema sanitaria nazionale o da un medico con questi convenzionato;

–          la conferma (peraltro già presente in tutti i contratti nazionali del pubblico impiego) che sia da disporre la visita fiscale fin dal primo giorno di assenza;

–          l’abrogazione della fasce di particolare restrizione (8-13 e 14-19) per le visite fiscali al domicilio in caso di malattia. Dal primo luglio 2009 le fasce sono pertanto come per tutti i lavoratori dipendenti 10-12 e 17-19;

–          l’abrogazione dell’art. 71 comma 5 che prevedeva l’impossibilità di considerare presente un lavoratore assente dal lavoro ai fini della distribuzione delle risorse decentrate;

–          la previsione che il costo delle visite fiscali richieste dalle Amministrazioni Pubbliche è a carico delle Aziende sanitarie competente e che le visite rientrano tra i compiti istituzionali delle stesse. A decorrere dal 2010 lo Stato destinerà apposite risorse per l’effettuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici.

Sempre nel 2009, il D.lgs. 150 di attuazione della Riforma Brunetta, ha ulteriormente rivisto il sistema della malattia nella pubblica amministrazione:

–          alcune disposizioni sono state stralciate dal Dl n. 112/08 per essere inserite, con maggior forza di valore, direttamente nel Testo unico del Pubblico Impiego, il D.lgs. 165/01;

–          in tale occasione è stato pure previsto che le fasce di reperibilità in caso di assenza per malattia dei dipendenti pubblici verranno identificate con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione;

–          la certificazione di falsi stati di malattia o malattia giustificate con falsi certificati comportano, all’interno del procedimento disciplinare, il licenziamento senza preavviso, oltre ad un multa da 400 a 1.600 euro e alla reclusione da uno a cinque anni;

–          sanzioni estremamente rigide anche per i medici coinvolti in comportamenti non in linea con quanto sopra disciplinato o in caso di emissione di certificati medici senza oggettiva verifica dello stato di malattia del dipendente.

Infine, il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione a chiudere il cerchio. Non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il documento ha individuato le nuove fasce di reperibilità in caso di assenza dal domicilio. Pertanto il dipendente pubblico assente per malattia dovrà trovarsi al domicilio in queste fasce orarie: mattino: 9-13 e pomeriggio: 15-18.

Per quanto riguarda la decorrenza è necessario aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Stante la natura regolamentare dovrebbe infatti scattare la regola dei 15 giorni dalla data di pubblicazione, a meno che il Decreto stesso non fissi una decorrenza diversa.

 

Tabella di sintesi della fasce di reperibilità

 

FINO AL 24.06.2008 DAL 25.06.2008AL 30.06.2009 DAL 1.07.2009AL 03.02.2010 DAL04.02.2010 
Mattino: 10-12Pomeriggio: 17-19 Mattino: 8-13Pomeriggio: 14-20 Mattino: 10-12Pomeriggio: 17-19 Mattino: 9-13Pomeriggio: 15-18

 ALLEGATO: Il testo del Decreto reperibilità 18/12/2009 in attesa di pubblicazione

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