Dopo nemmeno sei mesi dalla piena legittimazione del lavoro accessorio anche per alcune tipologie di attività in caso di committente pubblico, il legislatore ha introdotto diverse modifiche destinate in particolare agli enti locali.
La Legge finanziaria per il 2010 amplia innanzitutto le casistiche a cui possono attingere le autonomie. Oltre al caso delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, il lavoro accessorio diventa possibile anche per prestazioni di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti. Viene inoltre previsto che pensionati e giovani con meno di venticinque anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi, possono svolgere lavoro accessorio in qualsiasi settore produttivo.
Rimane confermata anche per il 2010 la possibilità di incaricare di prestazioni di lavoro accessorio anche soggetti percettori di prestazioni integrative del salario accessorio o di sostegno al reddito.
Tutto ciò non deve però portare a facili entusiasmi e per una serie di motivi. Innanzitutto il lavoro accessorio è stato consolidato nell’art. 36 comma 2 del Dlgs 165/2001 il quale prevede che si possa ricorrere alle forme di lavoro flessibile esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali. Quindi lo strumento del lavoro accessorio non potrà mai essere utilizzato per il normale funzionamento delle attività ordinarie delle autonomie locali.
Il rischio è evidente: oltre alla violazione del disposto normativo con sanzioni a carico dei dirigenti, si creano situazioni di precariato per le quali invece il legislatore da qualche anno sta cercando di correre ai ripari. Non va inoltre dimenticato che le amministrazioni dovranno trasmettere specifiche informazioni agli organi di controllo interno e alla Funzione pubblica al fine di valutare gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile. Insomma: massima cautela.
La norma inoltre non precisa nulla sulla modalità di scelta dei lavoratori. Si è dell’idea che vista la collocazione all’interno del Testo unico del pubblico impiego non si possa prescindere da procedure comparative o addirittura selettive nello svolgimento delle attività di lavoro accessorio. Sarà ancora una volta il regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi a prevederne le modalità attuative.
Risolto anche il dubbio se si tratta di prestazioni da collegare alle spese di personale: l’art. 70 comma 2 ter del D.lgs. 276/03, così come introdotto dalla Finanziaria 2010, consente l’utilizzo del lavoro accessorio solo nel rispetto del contenimento della spesa di personale e nel rispetto del patto di stabilità.