Problemi dell'art. 40 del D.lgs. 165/01

Sono poche le certezze interpretative del Dlgs 150/2009 per le autonomie locali. Tra queste possiamo annoverare la competenza della contrattazione integrativa riguardo all’utilizzo del fondo delle risorse decentrate. L’articolo 40 del Dlgs 165/2001 così come modificato dalla riforma Brunetta conferma le relazioni sindacali già vigenti in merito al salario accessorio. Viene inoltre avvalorato che la contrattazione integrativa non può che svolgersi sulle materie previste dalla contrattazione nazionale, pena la nullità delle clausole che si discostano.

 Ma sempre nell’ambito dell’articolo 40 si concentrano due dubbi che rendono fin da subito difficile la contrattazione locale. Il primo riguarda l’affermazione secondo la quale la contrattazione collettiva integrativa destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Al riguardo richiamiamo le Linee guida dell’Anci, le quali affermano che poiché il trattamento accessorio resta di competenza della contrattazione nazionale sarà tale contratto a definire il concetto di “quota prevalente” e a indicare le modalità di ridefinizione dei fondi destinati al trattamento accessorio al fine di dare attuazione delle previsioni in oggetto. Della serie: gli enti non possono fare a modo loro.

 L’altra questione estremamente delicata è la previsione che le amministrazioni possono provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo integrativo qualora non si raggiunga l’intesa per la stipulazione del contratto. Una disposizione particolarmente forte con la premessa che tale possibilità è data solo di fronte alla motivazione di assicurare la continuità e il miglior svolgimento della funzione pubblica.

 Quali potrebbero essere quindi questi casi di azione autonoma? Pensiamo, nel caso degli enti locali, all’istituzione del turno o della reperibilità anche in assenza di accordo decentrato siglato. Oppure anche la possibilità di creare ulteriori posizioni organizzative finanziate dal fondo del salario accessorio per gli enti con la dirigenza. I casi non mancheranno e si tratterà di scelte non facili che vanno in ogni caso motivate nel miglior svolgimento delle attività per la comunità amministrata e che quindi potranno essere realizzate anche senza il contratto integrativo definitivamente siglato. Si tratta ovviamente di un altro punto a favore per le amministrazioni nei confronti delle parti sindacali, ma vale la pena, ancora una volta, sottolineare la necessità di un’attenta e circostanziata motivazione di fondo.

 L’articolo 40 su tale aspetto non presenta peraltro dei particolari termini di differimento o di entrata in vigore. La disposizione sembra essere a regime, oltre a trattarsi di una norma che l’articolo 74 del decreto legislativo 150/2009 fa rientrare nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato. Non sembra esserci pertanto spazio per ritenere che la disposizione sia vincolata a termini particolare. L’Anci, dal canto suo, nelle Linee guida afferma che il comma in oggetto potrà essere applicato solo quando i contratti collettivi nazionali avranno definito il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata al cui spirare le parti potranno assumere le rispettive prerogative di libertà di iniziativa e decisione.

 In ogni caso ogni scelta, anche se è unilaterale da parte dell’amministrazione, dovrà sempre scontare le rigide regole in materia di controlli sulla contrattazione integrativa previsti dal successivo articolo 40-bis del D.lgs. 165 / 2001

Gianluca Bertagna, HCNEWS, Rivista Settimanale EDK.

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