Autonomia organizzativa riconosciuta agli enti locali e assenza di esplicite modifiche al D.lgs. 267/2000: la Riforma Brunetta passa da questi paletti. È questo il filo conduttore di due Deliberazioni della Corte dei conti della Lombardia in materia di progressioni verticali e incarichi a contratto. Si tratta di due questioni accesissime per gli operatori delle amministrazioni, dense di problematiche ed interpretazioni differenti.
I giudici lombardi non hanno dubbi nell’affermare che prevalga sempre la clausola di specialità contenuta nell’art. 1 comma 4 del Tuel e che pertanto le Leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe se non con espressa modificazione delle norme speciali.
In questo senso quindi, sopravvivono anche dopo il D.lgs. 150/2009 di attuazione della Riforma le norme in materia di progressioni verticali e incarichi a contratto di cui all’art. 110.
Con la deliberazione n. 375/2010 è stato affermato che resta in vita l’art. 91 comma 3 del Tuel laddove stabilisce che gli enti locali possono prevedere concorsi riservati interamente al personale dipendente e quindi, nelle more di adeguamento ai principi della riforma Brunetta, è ancora possibile procedere a verticalizzazioni interne.
Sull’argomento ricordiamo che erano principalmente tre le tesi proposte negli ultimi tempi. Da una parte chi fermava le progressioni verticali al 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del Decreto Brunetta. Dall’altra chi riteneva che ci fosse un piccolo margine per le progressioni “vecchia maniera” fino al 31 dicembre scorso. Ed infine chi sosteneva che si potesse procedere fino al 31 dicembre 2010 in virtù del principio di adeguamento riservato alle autonomie territoriali. Come ben sappiamo l’Anci ha ritenuto nelle proprie linee guida che si potessero portare a compimento tutti i processi di progressione verticale contenuti nella programmazione del fabbisogno triennale vigente al 15 novembre.
Ora, un tassello importante viene quindi posto dalla Corte dei conti della Lombardia: gli enti locali sono tenuti a recepire entro fine anno i principi introdotti dal D.lgs. 150/09 avendo cura di rispettare comunque i parametri costituzionali stabiliti in materia e nel rispetto dell’art. 91 comma 3 del Tuel che assume carattere comunque residuale e limitato a particolari profili e figure professionali caratterizzate da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente.
I giudici giungono peraltro alle medesime conclusioni anche per quanto riguarda gli incarichi a contratto di cui all’art. 110 del D.lgs. 267/00. Anche in tale caso non sono mancate negli scorsi mesi interpretazioni differenti che hanno portato in più casi a chiedere ulteriori chiarimenti sia normativi che interpretativi.
La Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 308/2010, pur auspicando un intervento del legislatore che spieghi espressamente i limiti di applicabilità della novella in questione, ritiene che quanto introdotto all’art. 19 del D.lgs. 165/01 non intacchi la specialità dell’art. 110, sia nel comma 1 (posti dirigenziali di organico) che nel comma 2 (posti extra-dotazione organica).
Con un interessante e completo excursus sui principi costituzionali dell’autonomia di governo di regioni ed enti locali, i magistrati hanno ritenuto che si possa quindi continuare a conferire incarichi temporanei sempre però nel rispetto dei principi di sana gestione delle risorse pubbliche a disposizione. Tali tipologie di attività lavorative, di natura dirigenziale o di alta specializzazione, devono in ogni caso costituire un utilizzo mediato e conforme alla buona amministrazione.
GIANLUCA BERTAGNA IN HC NEWS – SETTIMANALE DI EDK SPECIALIZZATO IN GESTIONE DELLE RISORSE UMANE