Convenzioni e mancato rispetto del patto

E’ stata posta, prima nel 2009 e poi nel 2010, alla Corte dei conti del Veneto questa domanda: un ente che non ha rispettato il patto nell’anno precedente può procedere a stipulare convenzioni per l’utilizzo del personale così come previsto dall’art. 14 del Ccnl del 2004? Si tratta di “assunzione” assoggettata a divieto?

RISPOSTA NEL PARERE N. 80/2009 – C.C. VENETO

Si ritiene che la possibilità offerta dalla norma contrattuale non configuri l’ipotesi di una nuova assunzione così come disciplinata dalla legge 165/2001 e ss.mm.ii., né che possa essere considerata sotto altre forme e/o tipologie anch’esse rientranti nel divieto recato dall’art.76, comma 4, del D.Lgs.122/2008, convertito in legge 133/2008.

RISPOSTA NEL PARERE N. 37/2010 – C.C. VENETO (LA STESSA!)

In definitiva, non si può che ribadire che ove, come nel caso prospettato in quesito e come di regola avviene, la convenzione preveda a carico dell’ente utilizzatore del personale in convenzione il rimborso pro quota della relativa spesa a favore dell’amministrazione di appartenenza, possono ravvisarsi in capo all’ente utilizzatore quegli elementi sostanziali vietati dall’art. 76, comma 4, del d.l. n. 112/2008. Il conseguente utilizzo di prestazioni lavorative da parte dell’ente nell’ambito della propria organizzazione con sopportazione dei relativi oneri sancisce quindi una situazione nella sostanza equivalente a quella che conseguirebbe a una nuova assunzione, ricadendosi dunque nella sfera di operatività del relativo divieto ex art. 76, comma 4.

Mi sono limitato a dei “copia-incolla”. Non aggiungo altro.

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