La Civit in risposta ad una richiesta di un Comune ha detto che anche gli enti locali si devono dotare dell’organismo indipendente di valutazione.
Questo il testo della risposta:
L’art. 14 del dlg. n. 150/2009 dispone che ogni amministrazione si doti di un Organismo indipendente di valutazione (OIV). Con la delibera n. 4/2010, la Commissione ha, comunque, chiarito che non tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del dlg. n. 165/2001, sono tenute a un siffatto adempimento. Le amministrazioni soggette all’obbligo di nomina, entro il 30 aprile 2010 (ex articolo 30, comma 2, del dlg. n. 150/2009), dei membri degli OIV sono state individuate nelle aziende e nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie di cui al dlg. n. 300/1999, con esclusione dell’Agenzia del Demanio, e negli altri enti pubblici nazionali.
Per le regioni e gli enti locali, invece, l’art. 16 del dlg. n. 150/2009 indica quale disposizione di diretta applicazione esclusivamente l’art. 11, commi 1 e 3, in materia di trasparenza. Le regioni e gli enti locali sono, comunque, tenuti, entro il 31 dicembre 2010, ad adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli del dlg. n. 150/2009, indicati nel comma 2 dell’art. 16.
Alla luce delle suddette norme, si ricava, pertanto, che i Nuclei di valutazione in carica presso gli enti locali continueranno a operare fino al 31 dicembre 2010, poiché è questa la data entro la quale tali enti sono tenuti a provvedere alla nomina dell’OIV.
Quanto è indicato non è vero. Ovvero è vero, ma l’articolo 16 non obbliga a nessun adeguamento rispetto all’art. 14 che è quello che prescrive gli Organismi indipendenti di valutazione.
Riporto anche l’articolo 16:
1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell’articolo 11, commi 1 e 3.
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.
Come si può ben vedere non c’è alcun richiamo all’articolo 14.
Quindi, se ci vogliono obbligare ad avere gli Organismi indipendenti di valutazione che lo dicano e basta! Senza inventarsi richiami normativi inesistenti.