La Civit dice: Oiv anche per gli enti locali

La Civit in risposta ad una richiesta di un Comune ha detto che anche gli enti locali si devono dotare dell’organismo indipendente di valutazione.

Questo il testo della risposta:

L’art. 14 del dlg. n. 150/2009 dispone che ogni amministrazione si doti di un Organismo indipendente di valutazione (OIV). Con la delibera n. 4/2010, la Commissione ha, comunque, chiarito che non tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del dlg. n. 165/2001, sono tenute a un siffatto adempimento. Le amministrazioni soggette all’obbligo di nomina, entro il 30 aprile 2010 (ex articolo 30, comma 2, del dlg. n. 150/2009), dei membri degli OIV sono state individuate nelle aziende e nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie di cui al dlg. n. 300/1999, con esclusione dell’Agenzia del Demanio, e negli altri enti pubblici nazionali.
Per le regioni e gli enti locali, invece, l’art. 16 del dlg. n. 150/2009 indica quale disposizione di diretta applicazione esclusivamente l’art. 11, commi 1 e 3, in materia di trasparenza. Le regioni e gli enti locali sono, comunque, tenuti, entro il 31 dicembre 2010, ad adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli del dlg. n. 150/2009, indicati nel comma 2 dell’art. 16.
Alla luce delle suddette norme, si ricava, pertanto, che i Nuclei di valutazione in carica presso gli enti locali continueranno a operare fino al 31 dicembre 2010, poiché è questa la data entro la quale tali enti sono tenuti a provvedere alla nomina dell’OIV.

Quanto è indicato non è vero. Ovvero è vero, ma l’articolo 16 non obbliga a nessun adeguamento rispetto all’art. 14 che è quello che prescrive gli Organismi indipendenti di valutazione.

Riporto anche l’articolo 16:

1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell’articolo 11, commi 1 e 3.
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.

Come si può ben vedere non c’è alcun richiamo all’articolo 14.

Quindi, se ci vogliono obbligare ad avere gli Organismi indipendenti di valutazione che lo dicano e basta! Senza inventarsi richiami normativi inesistenti.

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