La necessità di maggior lavoro nei periodi estivi

Mi è stata posta una questione particolarmente importante in questo periodo di programmazione delle attività estive.

Ecco alcune considerazioni.

DOMANDA

Il Comando di Polizia Locale deve organizzare, per il periodo estivo, numerosi servizi di vigilanza e viabilità in occasione di diverse manifestazioni ricreative o sportive. Non potendo garantire tutti i servizi richiesti, avendo in dotazione un limitato numero di agenti (6), quali forme previste dalle vigenti disposizioni di legge, compreso l’utilizzo di agenti di altri Comuni, possono essere adottate per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni?

 RISPOSTA

 Con l’arrivo del periodo estivo alcuni enti si trovano in difficoltà nella gestione delle risorse umane per la gestione dei servizi a favore del proprio territorio di competenza. Pensiamo solamente ai comuni turistici o alla necessità di maggior controllo e sicurezza sul territorio.

Quali soluzioni può quindi adottare un ente locale in un ambito di rigidi paletti sulle assunzioni e forti limitazioni sulle spese di personale?

 Proponiamo di seguito alcune riflessioni, certi che non potranno risolvere totalmente la questione (che c’è).

 1. Probabilmente nel tempo sono cambiate le esigenze dell’amministrazione e ciò che prima si riusciva a fare con il personale in servizio ora non è più possibile. Aumento del flusso turistico, dei servizi, delle attività, ecc. ecc. hanno portato ad un maggior carico di lavoro mai seguito da un incremento della dotazione organica come di fatto la situazione avrebbe invece richiesto. Poi sono arrivate le limitazioni sulle assunzioni e sulle spese di personale e di fatto ora non è più possibile a tali adeguamenti.

 2. Flessibilità orario. In tale direzione, ritenuta possibile dal Ccnl degli enti locali, si possono provare a trovare soluzioni che permettano una maggior presenza di personale nei momenti in cui ci sono maggiori attività o richieste di servizi. In altri periodi dell’anno l’orario potrebbe essere invece di un minor numero di ore settimanali.

 3. Assunzioni di lavoro flessibile. Personale a termine o con contratto di somministrazione o con lavoro accessorio (nei casi ammessi). Il legislatore è attento alle esigenze temporanee ed eccezionali che possono avere le amministrazioni e quindi ha previsto all’art. 36 comma 2 del d.lgs. 165/01 tali possibilità lavorative. Che vanno comunque sempre mediate con il rispetto delle norme sul contenimento delle spesa di personale.

 4. Convenzioni. Si tratta di una modalità sempre da privilegiare nel momento dell’utilizzo di personale di altre amministrazioni. Si possono costituire ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000 in caso di veri e propri uffici in convenzione oppure ai sensi dell’art. 14 del Ccnl 22.01.2004 per esigenze di maggiore temporaneità. Il personale coinvolto svolge il suo debito orario complessivo a favore di due datori di lavoro diversi.

 5. Lavoro straordinario. È solo quello ammesso dalle norme vigenti e nei limiti contrattuali. Non vi è alcuna possibilità di utilizzare il lavoro straordinario come attività di programmazione di esigenze normale e ordinarie. Il fondo del lavoro straordinario può essere aumentato esclusivamente in caso di situazioni di forte eccezionalità, imprevedibilità, straordinarietà (vedi art. 14 del Ccnl 01.04.1999).

6. Incarichi. Non si condivide la prassi di affidare incarichi extra-lavorativi nè ai propri nè ai dipendenti degli altri enti. La caratteristica di tali attività è quella correlate a prestazioni di lavoro subordinato e di certo non a incarichi di natura autonoma.

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