Le relazioni sindacali post-Brunetta

 
LA QUESTIONE
La modifica delle materie soggette a contrattazione è immediatamente in vigore o è il contratto nazionale che deve fissare gli ambiti delle relazioni sindacali?
ART. 65 DEL D.LGS. 150/09
…spetta alle parti nelle fasi della contrattazione stabilire la definizione degli ambiti  riservati,  rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla  legge,  nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III.
I TESI
Fa riferimento solo agli aspetti economici
 
II TESI
Riguarda anche la definizione degli ambiti delle relazioni sindacali
ART. 9 DEL 165/01
Fermo restando quanto previsto  dall’articolo  5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.

 

Non sono così scontate le conclusioni della Funzione Pubblica sull’entrata in vigore della Riforma Brunetta in materia di relazioni sindacali. Se da una parte è evidente il tentativo di collocare al giusto posto la Sentenza del Tribunale di Torino nei confronti dell’Inps, è anche vero che il testo del D.lgs. 150/2009 non è così chiaro e non consente un’interpretazione univoca come invece si evince dal chiarimento di Palazzo Vidoni.

Certo, la ratio che sta alla base delle azioni in materia di relazioni sindacali va nella direzione di attribuire maggiore autonomia ai dirigenti e responsabili dei servizi nella gestione delle risorse umane finalizzate a garantire migliori servizi ai cittadini. Ma allo stesso tempo non si può negare che lo stesso legislatore abbia voluto indicare nell’art. 65 della Riforma una vera e propria norma di riferimento sui comportamenti da adottare nel periodo transitorio.

In modo particolare, al comma 1 di tale articolo è precisato che spetta alle parti nelle fasi della contrattazione stabilire la definizione degli ambiti  riservati,  rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla  legge,  nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III. Non si tratta quindi di una determinazione relativa esclusivamente alle modalità di erogazione del nuovo sistema dei premi e dei meriti, ma anche di un’azione sugli ambiti che il D.lgs. 150/2009 ha inteso modificare in merito alle relazioni sindacali.

L’adeguamento ai nuovi ambiti spetta quindi alla contrattazione per la quale il legislatore ha individuato delle fasi a seconda della pubblica amministrazione di riferimento.

Ma le modifiche hanno toccato direttamente i principi di fondo del Testo unico del pubblico impiego. E qui scattano i dubbi interpretativi.

L’articolo 5 comma 2 del D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla Riforma, ricorda senza dubbio quali sono le materie che rimangono di competenza dirigenziale (l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro), ma l’art. 9 del medesimo decreto, pure modificato, si affretta a ricordare che fermo restando quanto previsto  dall’articolo  5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.

Se leggiamo a questo punto il tutto alla luce del comma 1 dell’art. 65 sopra richiamato, appare evidente che la partita sull’immediata entrata in vigore delle disposizioni in materia di relazioni sindacali non è per niente chiusa.

È pur vero che il contratto nazionale non potrà ora entrare nel merito nelle scelte della legge, ma quando è la stessa legge che lascia ai contratti “la definizione degli ambiti riservati” non apre uno spiraglio ad una interpretazione più ampia?

Tra l’altro l’art. 65 prevede proprio dei tempi di adeguamento attraverso i quali i contratti vigenti continuano ad essere efficaci, addirittura almeno fino al 31.12.2012 per le autonomie territoriali.

Si deduce quindi che la legge prevale sui contratti nazionali, ma proprio dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della Riforma Brunetta. A tal proposito il comma 5 dell’art. 65 non lascia dubbi di sorta.

Si tratta peraltro di un’analisi che non è sfuggita al Tribunale di Torino che ha pure richiamato l’art. 11 delle preleggi e i principi costituzionali di buon andamento della Pubblica amministrazione per sottolineare la necessità di un passaggio graduale attraverso un iter progressivo scandito proprio dall’art. 65 della Riforma Brunetta.

Si attendono quindi ulteriori istruzioni per l’uso.

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