Base di riferimento per le spese: quando la Corte dei conti cambia opinione…

Qualche anno fa, con la deliberazione n. 4/2008, la Sezione dell’Emilia Romagna della Corte dei conti affermava che l’anno da prendere come riferimento per la riduzione delle spese di personale ai sensi del comma 557 fosse “l’obiettivo programmatico 2006”.

Sulla base di tale indicazione, della propria sezione regionale, un comune ha compilato i questionari del rendiconto 2008 indicando che l’anno preso come riferimento era il 2006 (infatti, se ben ricordiamo, i questionari erano stati modifica prevedendo proprio la possibilità di indicare un anno “a scelta” per la riduzione).

Nel frattempo si sono succedute le più svariate interpretazioni. Da ultimo la Corte dei conti sezione autonomie ha chiuso la questione dicendo che la riduzione va sempre fatta rispetto all’anno precedente (delibera n. 1 e 3 del 2010).

Alla luce di tale interpretazione, i giudici dell’Emilia Romagna, hanno quindi evidenziato al Comune che non aveva rispettato i parametri di riduzione, perché nel 2008 era da ridurre rispetto al 2007, quando loro stessi, in un parere avevano detto che l’obiettivo era invece il 2006.

La motivazione è l’uscita del parere della Sezione Autonomie che ha definitivamente precisato che l’obiettivo per il contenimento è l’anno precedente.

Della serie: ora i pareri della Sezione Autonomie diventano pure “interpretazioni autentiche” su quanto avvenuto in passato.

La situazione, ammettiamolo, appare assurda. Più che altro perché come sappiamo la Corte dei conti scrive al Consiglio comunale, le minoranze utilizzano il parere, si va a finire sui giornali. E tutto perché si è seguito tra l’altro anche un suggerimento della stessa Corte dei conti.

Boh, sinceramente non so dove andremo a finire.

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