Spesso mi viene chiesto il corretto rapporto tra il mancato rispetto del patto di stabilità e delle limitazioni in materia di personale con l’incremento delle risorse decentrate.
Ecco alcune considerazioni
La gestione del fondo delle risorse decentrate è estremamente e direttamente collegata con il rispetto dei limiti sul contenimento della spesa di personale.
Negli enti soggetti a patto di stabilità, ai sensi del comma 557 della Finanziaria 2007, la spesa non potrà essere superiore a quella dell’anno precedente.
Tra le politiche del contenimento di tale spesa rientra quindi sicuramente anche la partita del “fondo produttività”.
Nello specifico l’analisi non può che riguardare la parte variabile del fondo, in quanto la parte stabile, una volta acquisita e consolidata non può essere toccata se non a seguito di riduzioni correlate ad interventi strutturali relativi al passaggio/cambio di funzioni e/o esternalizzazioni.
Ogni anno quindi il fondo “parte” dall’importo dell’anno precedente per quanto riguarda la sezione delle risorse stabili, mentre parte da zero, nell’ambito delle risorse variabili.
Il che significa che quest’ultime potranno essere rese disponibili sono nel rispetto delle norme contrattuali e delle norme sul contenimento della spesa di personale.
Queste regole, ormai consolidate nel tempo e nei pareri interpretativi, hanno subito un’ulteriore modifica con il D.lgs. 150/09 in modifica dell’art. 40 del D.lgs. 165/01.
Per poter integrare il fondo delle risorse decentrate è stato precisato che gli enti devono rispettare alcune regole definite. Tra queste il patto di stabilità e il contenimento delle spese di personale.
Ora, la norma è posta a regime e non fa riferimento ad alcun anno specifico per la verifica del rispetto delle disposizioni. Sull’argomento è finora intervenuta la Sezione Regionale della Corte dei conti del Veneto che nel parere n. 38/2010 ha indicato che la verifica è da fare sia sull’anno immediatamente precedente che sull’anno in corso.
Quindi per poter incrementare il fondo nell’anno 2010 della parte variabile è necessario aver rispettato il patto e la riduzione delle spese di personale sia nel 2009, ma anche in previsione nel 2010.
Val la pena di precisare che, invece, la sanzione per il mancato rispetto del patto è stata prevista dal legislatore solo con il divieto di assunzioni, nulla dicendo riguardo al fondo produttività.
Ci troviamo quindi in presenza, ancora una volta, di disposizioni normative che vengono “estese” dagli interventi interpretativi successivi.
Ogni anno quindi, alla luce delle considerazioni di cui sopra e nel rispetto dei vincoli contrattuali, l’amministrazione si trova a dover valutare la necessità, l’opportunità e la possibilità di stanziare somme per risorse variabili del proprio fondo delle risorse decentrate.
In altre parole: mai nulla delle risorse variabili degli anni precedenti può ritenersi consolidato.
Purtroppo è anche vero che ci sono dei compensi che transitano dal fondo di produttività quali incentivi per progettazioni, Ici, Istat ecc. ecc. che non sono facili da gestire, ma il legislatore così ha voluto negli ultimi tempi.