La scorsa settimana ci siamo concentrati sull’articolo 9 comma 1 del decreto legge numero 78/2010 con particolare riferimento alla definizione del concetto “in godimento” e all’approfondimento sui principi che possono regolare le modalità di calcolo: cassa oppure competenza.
Poiché l’anno che verrà considerato come base su cui bloccare gli stipendi per gli anni 2011/13 è l’anno 2010, vediamo di seguito quali azioni l’ente locale può mettere in atto nel corso di questi 6 mesi dell’anno. A seconda dei principio che viene adottato, cassa oppure competenza, le condotte risultano diverse e alle stesse non deve mai essere data natura elusiva della disposizione, quanto piuttosto deve puntarsi l’attenzione su una forte analisi della reale possibilità di garantire dall’anno 2011 in poi il continuo e regolare svolgimento dei servizi per la comunità amministrata. Ad oggi non abbiamo ancora ulteriori indicazioni se verrà adottato un principio di cassa o di competenza. Pertanto analizziamo entrambi i casi.
Principio di cassa. È chiaro che in questo caso all’amministrazione conviene cercare di anticipare il maggior numero di erogazioni di compensi correlati ai trattamenti accessori già nel 2010. Bisogna però prestare estrema attenzione in quanto vi sono dei compensi accessori, quali ad esempio la produttività individuale e/o collettiva, che possono essere erogati solamente al termine del regolare procedimento di valutazione delle prestazioni il quale, può avvenire esclusivamente a fine anno. In tale ambito è pertanto impossibile anticipare il pagamento dei compensi; si potrebbe però pensare ad ambiti diversi quali ad esempio per l’indennità per specifiche responsabilità oppure per quelle di turno o disagio se in precedenza le stesse venivano invece erogate una sola volta nell’anno successivo. In questo modo nell’anno 2010 il singolo dipendente potrebbe avere (e quindi vedersi erogata) sia la retribuzione accessoria riferita all’anno 2009, ma anche l’anticipazione di alcuni trattamenti accessori che in passato non erano stati di fatto corrisposti periodicamente.
Principio di competenza. Qualora l’ente adottasse nelle valutazioni sul blocco degli stipendi il principio di competenza, dovrebbe fare riferimento ad un trattamento economico fondamentale accessorio che riguarda un principio economico di spettanza, ovvero la quantificazione di ciò che al dipendente spetta per le attività prestate dall’1/1 al 31/12 del 2010 a prescindere dalla data di pagamento. È certamente il criterio che ci piace di più anche per evitare possibili azioni forzate sulle retribuzioni. In questo caso è evidente che il trattamento economico fondamentale ha la sua autonoma via di retribuzione, quella della busta paga mensile. La quantificazione del trattamento accessorio non è altro invece che quella che potrebbe essere stabilita in sede di contratto integrativo decentrato anche se, appare evidente, si tratterebbe di una valutazione previsionale. Anche in caso di stipula del contratto già avvenuta oppure che avverrà nei prossimi mesi appare chiaro come non sarà mai possibile individuare al 100% il compenso spettante per il singolo individuo in quanto, come precisato, alcune retribuzioni sono collegate un processo di valutazione che si avrà esclusivamente nei primi mesi del 2011. Non c’è comunque alcun dubbio che, adottando il principio di competenza, l’ente debba accelerare il più possibile il processo di costituzione e di utilizzo del fondo le risorse decentrate per iniziare a quantificare, anche se in misura programmatica, i compensi spettanti per l’anno 2010.
Nulla vieta, anzi è l’opzione che viene consigliata, di cercare di individuare su un foglio elettronico, a fianco del nome di ciascun dipendente, entrambe le modalità di retribuzione così da non trovarsi sgradevoli sorprese al momento della reale applicazione della norma.
TRATTO DA GIANLUCA BERTAGNA IN HCNEWS, RIVISTA SPECIALIZZATA ON-LINE DI EDK – NUMERO 28 DEL 14 LUGLIO 2010