Di tutte le indicazioni contenute nella Circolare n. 7/2010 della Funzione Pubblica, mi preme sottolineare la questione della quota prevalente del salario accessorio.
Così come previsto dal riscritto art. 40 del D.lgs. 165/2001, uno degli obiettivi della Riforma Brunetta è quello di fare in modo che la quota prevalente del fondo venga destinato per premiare la performance, di cui nel Titolo III del D.lgs. 150/2009 vengono fornite ulteriori istruzioni applicative (le fasce per intenderci).
Ecco il disposto normativo: La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttivita’ dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualita’ della performance ai sensi dell’articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.
Bene, appena varata la Riforma Brunetta abbiamo assistito in alcuni casi ad interpretazioni particolarmente rigide che addirittura vedevano un “blocco dei contratti integrativi” fino a quando i fondi non fossero costituiti con quota prevalente destinata alla performance. Cosa peraltro improbabile sui fondi degli enti locali, ormai spesso “assorbiti” da trattamenti fondamentali quali progressioni orizzontali o altre indennità destinate a garantire i servizi ai cittadini (turno, reperibilità, ecc. ecc.).
L’Anci ci aveva visto bene. Nelle sue linee guida infatti affermava che tale norma poteva entrare in vigore solamente per volontà e indicazione della Contrattazione nazionale.
Ora la conferma arriva anche dalla Funzione Pubblica. Nella Circolare n. 7/2010 c’è scritto: Altre norme del d.lgs. n. 150 del 2009 non risultano invece applicabili se non a partire dalla stipulazione dei contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012, in quanto ne presuppongono l’entrata in vigore. E’ questo il caso: della norma che impone di destinare alla produttivita’ individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria, la quale presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che puo’ essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (comma 3-bis dell’art 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo).
Della serie: “pericolo” scongiurato! Tiriamo un sospiro di sollievo dall’eventuale ansia sollevata qualche mese fa.
La norma, a questo punto, andrà a regime non prima del 2013 ovvero dopo lo sblocco dei CCNL a seguito del Dl n. 78/2010.