La quota prevalente del salario accessorio

Di tutte le indicazioni contenute nella Circolare n. 7/2010 della Funzione Pubblica, mi preme sottolineare la questione della quota prevalente del salario accessorio.

Così come previsto dal riscritto art. 40 del D.lgs. 165/2001, uno degli obiettivi della Riforma Brunetta è quello di fare in modo che la quota prevalente del fondo venga destinato per premiare la performance, di cui nel Titolo III del D.lgs. 150/2009 vengono fornite ulteriori istruzioni applicative (le fasce per intenderci).

Ecco il disposto normativo: La contrattazione  collettiva  integrativa  assicura adeguati livelli di efficienza   e   produttivita’  dei  servizi  pubblici,  incentivando l’impegno  e la qualita’ della performance ai sensi dell’articolo 45, comma  3.  A  tale  fine  destina al trattamento economico accessorio collegato  alla  performance  individuale  una  quota  prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.

Bene, appena varata la Riforma Brunetta abbiamo assistito in alcuni casi ad interpretazioni particolarmente rigide che addirittura vedevano un “blocco dei contratti integrativi” fino a quando i fondi non fossero costituiti con quota prevalente destinata alla performance. Cosa peraltro improbabile sui fondi degli enti locali, ormai spesso “assorbiti” da trattamenti fondamentali quali progressioni orizzontali o altre indennità destinate a garantire i servizi ai cittadini (turno, reperibilità, ecc. ecc.).

L’Anci ci aveva visto bene. Nelle sue linee guida infatti affermava che tale norma poteva entrare in vigore solamente per volontà e indicazione della Contrattazione nazionale.

Ora la conferma arriva anche dalla Funzione Pubblica. Nella Circolare n. 7/2010 c’è scritto: Altre  norme  del  d.lgs.  n.  150  del  2009  non  risultano  invece applicabili  se  non  a  partire  dalla  stipulazione  dei  contratti collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012, in  quanto  ne presuppongono l’entrata in vigore. E’ questo il caso:  della norma che impone di destinare alla produttivita’  individuale   la  quota  prevalente  della  retribuzione  accessoria,  la   quale   presuppone un intervento sulla  struttura  della  retribuzione  che   puo’ essere attuata solo  con  i  successivi  contratti  collettivi   (comma 3-bis dell’art 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo).

Della serie: “pericolo” scongiurato! Tiriamo un sospiro di sollievo dall’eventuale ansia sollevata qualche mese fa.

La norma, a questo punto, andrà a regime non prima del 2013 ovvero dopo lo sblocco dei CCNL a seguito del Dl n. 78/2010.

Print Friendly, PDF & Email