Gli enti locali sono alla prova del turn-over. Dal 2011 le autonomie potranno infatti assumere nel limite del 20% della spesa delle cessazioni intervenute nell’anno precedente. E questo se i conti sono a posto. Infatti, se il rapporto tra spesa di personale e spese correnti è superiore al 40% il divieto di assunzione sarà totale.
La regola riassunta in una semplice frase, porta però con sé degli strascichi applicativi certo non facili. Innanzitutto la questione su come calcolare la spesa dei cessati. Sulla base del periodo lavorativo svolto l’anno precedente e sulle retribuzioni percepite oppure in modo teorico sul costo del posto presente in dotazione organica? Quest’ultima sembra la soluzione più logica che supera tutte le difficoltà di calcoli complicati che potrebbero sfiorare il centesimo di euro.
Rimane poi aperta la faccenda di cosa fare delle cessazioni che non permettono comunque di raggiungere una quota di spesa per poter effettuare una assunzione. Il legislatore non ha previsto alcuna possibilità di cumulo, ma il buon senso potrebbe portare ad interpretazioni in tale direzione, per favorire comunque la possibilità di svolgimento delle attività istituzionali negli anni futuri, soprattutto negli enti più piccoli.
Altro dubbio. Cosa accadrà alla mobilità? Sarà considerata assunzione e cessazione oppure, in vigenza di una regola uguale per tutti gli enti locali, si potrà sostenere la neutralità dell’istituto? Val la pena ricordare che per il triennio 2005-2007 alla luce del Dpcm approvato nella primavera del 2006 che conteneva regole simili, la mobilità era stata considerata appunto neutra. Tale interpretazione potrà (condizionale d’obbligo) prevalere anche dal 2011 per gli enti assoggettati al turn-over?
Ed infine un’altra perplessità. Per chi non è assoggettato a patto di stabilità sono state confermate le regole del comma 562 della Legge finanziaria 2007 che prevede il rispetto della spesa del 2004, ma anche la possibilità di assumere solamente sulla base delle cessazioni a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente. Ora, la regola del turn-over del 20% della spesa si innesta per tutte le amministrazioni in cui il rapporto tra spese di personale e spese correnti è inferiore al 40%. Ma il piccolo ente, a quale disposizione dovrà fare riferimento. Sembra più logico pensare che dal 2011 il legislatore abbia previsto una norma per tutti gli enti, ma allora, perché lasciare invariato il comma 562? Nelle linee guida dell’Anci si ritiene che prevarrà dall’anno prossimo proprio questo comma. Speriamo che sia la versione confermata anche dalla dottrina e dalle interpretazioni.