L’obbligo della mobilità

In questi giorni è stata diffusa la Sentenza n. 5830/2010 del Consiglio di Stato che riporto in allegato.

Ecco le conclusioni:

Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti non risulta affatto che le amministrazioni abbiano attivato la procedura di mobilità prevista dal comma 2 bis dell’articolo 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non avendo le amministrazioni appellanti proceduto a rendere pubbliche le disponibilità in organico per consentire agli interessati la presentazione di eventuali domande di trasferimento.

Il ricordato comma 2 bis infatti espressamente richiama il precedente comma 1, secondo cui “le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta”.

Né può ritenersi che il precetto contenuto nella disposizione in esame sia stato rispettato con il mero esame delle domande di trasferimento presentate da alcuni dipendenti (tra cui la stessa originaria ricorrente), trattandosi evidentemente di domande autonome e proposte indipendentemente da qualsiasi previa pubblicazione delle disponibilità di organico dell’Unione dei Comuni della bassa Romagna e dei comuni che ne fanno parte.

 

Ci aggiungo un breve commento. Tutta la procedura da parte dell’Unione dei Comuni per l’assunzione era iniziata prima delle modifiche della Riforma Brunetta, così come ben riassunte dal Consiglio di Stato nell’estratto sopra riportato.

Il precedente art. 30 del 165/01 pur obbligando alle procedure di mobilità non prevedeva alcuna modalità di pubblicazione di bandi o avvisi o ecc. ecc. (solo la Funzione pubblica ne ha sempre auspicato la procedura).

Però il Consiglio di Stato ha utilizzato nel giudizio finale la disposizione dell’art. 30 dopo le modifiche del D.lgs. 150/09 che invece ha previsto la pubblicazione delle procedure.

Insomma… qualcosa di strano c’è no?

ALLEGATO: Consiglio di Stato Sezione V Sentenza n.5830.2010

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