Nuove p.o. e fondo risorse decentrate

Una delle questioni più accese riguardo al fondo delle risorse decentrate degli enti locali, riguarda l’obbligo o meno della riduzione del fondo medesimo a seguito dell’incarico di posizione organizzativa assegnato ad un dipendente.

E’ una questione che mi è stata posta diverse volte. Provo a riassumerla.

Mentre negli enti in cui è presente la dirigenza la partita si gioca all’interno dello stesso fondo, per gli enti senza organi dirigenziali la questione diventa più complessa.

La dottrina è certa nell’affermare che, qualora un dipendente al quale era attribuito il salario accessorio venga ora nominato responsabile di posizione organizzativa, l’ente deve ridurre in quota parte il fondo delle risorse decentrate a cui in precedenza il lavoratore partecipava.

E questo perché la retribuzione di posizione assorbe, così come previsto dall’art. 10 del CCNL 31.03.1999, tutte le competenze accessorie.

Quindi una lettura coordinata della norma con quanto previsto dall’art. 11 del medesimo contratto cioè il fatto che tali retribuzioni di posizione siano finanziate sul bilancio e non dal fondo, fa portare a ritenere con un ragionamento logico, che sia opportuno decurtare in quota parte il fondo di produttività a seguito di nomina di posizioni organizzative.

Anche se non in maniera chiara e cristallina le affermazioni di cui sopra appaiono in alcuni pareri dell’Aran e sono state fatte proprie anche dal Ministero dello Interno in risposta ad alcuni quesiti.

Mi permetto però di dissentire da tali considerazioni.

Per due ordini di motivi.

Il primo contrattuale. In nessun articolo è indicata la necessità/obbligatorietà di riduzione del fondo. Eventualmente tale riduzione potrebbe essere effettuata, ma solamente con riferimento all’importo di salario accessorio che il dipendente ora incaricato di posizione organizzativa percepiva dal fondo delle risorse decentrate.

Lo spiego con un esempio, dal quale si evincerà anche il secondo motivo per il quale la decurtazione del fondo in alcuni casi può sembrare veramente improbabile: ovvero un motivo di razionalità e logicità.

Esempio 1

Anno 1999, anno di prima istituzione delle posizione organizzative.

Il Dipendente A è un dipendente di VII livello a cui è stato attribuito in passato il Led. Nel fondo del 1998 il dipendente ha partecipato con una produttività pari a Euro 1.000,00 e si stima che così rimanga per il 1999.

Il fondo del 1999 ammonta complessivamente a Euro 25.000 per dieci dipendenti.

Quindi a decorrere dal 1999 il nostro dipendente di categoria D parteciperebbe al fondo per:

–          Produttività Euro 1.000,00 (stimata)

–          Led Euro 1.063,04 (pari alla prima progressione orizzontale (D1-D2).

Ora ipotizziamo che tale dipendente venga incaricato di posizione organizzativa. È necessario ridurre il fondo? E se sì, di quanto?

In diversi casi l’Aran propone che in caso di riduzione di fondo sia necessario fare riferimento al fondo delle risorse stabili diviso il numero medio dei dipendenti dell’ente.

Appare ovvio che in tale caso non si possa procedere in tal modo. Infatti il risultato sarebbe: 25.000/10=2.500. Molto più rispetto a quanto il dipendente effettivamente continuerà a percepire per Led nel tempo.

Si potrebbe quindi decurtare dal fondo solo l’importo della produttività, ovvero 1.000,00 Euro. Ci si domanda allora se a questo dipendente verrà poi preclusa ogni progressione orizzontale successiva, visto che il fondo è stato decurtato a seguito di sua nomina a posizione organizzativa.

Esempio 2

Siamo nel 2008.

Il fondo delle risorse stabili ammonta ancora a 25.000,00 Euro per dieci dipendenti, che corrisponde ad una media di fondo stabile per dipendente pari a 2.500,00.

L’amministrazione istituisce una nuova posizione organizzativa e viene assegnata ad un dipendente di categoria D, posizione economica D4.

Il fondo va decurtato a seguito di tale nomina?

Vediamo innanzitutto quanto oggi il dipendente preleva dal fondo delle risorse decentrate:

–          Progressione orizzontale: D1-D4: Euro 4.477,47

–          Indennità di comparto: 622,80

Per un totale di Euro 5.100,27 ben oltre a quanto invece, alla luce delle interpretazioni, dovrei togliere dal fondo del salario accessorio.

Quindi, in conclusione, si ritiene che a livello generale si possono condividere le impostazioni che ritengono che il fondo del salario accessorio possa essere ridotto a seguito di nomina a posizione organizzativa, ma solamente nel limite del trattamento accessorio e di certo non della parte di trattamento fondamentale (quali progressioni orizzontali).

Ogni amministrazione dovrà necessariamente fare delle scelte. Quelle precedenti sono semplicemente delle osservazioni di logica e razionalità.

Print Friendly, PDF & Email