Rapporto tra spese di personale e spese correnti: come si calcola? (II parte)

Dalla combinazione degli elementi potremmo avere queste modalità di calcolo:

1 Impegni dell’intervento 01 (eventualmente anche dell’intervento 07)
Impegni del titolo 1
   
2 Pagamenti dell’intervento 01 (eventualmente anche dell’intervento 07)
Pagamenti del titolo 1
   
3 Spese di personale calcolate come da comma 557 e comma 562
Impegni del titolo 1(con rettifiche per comandi, convenzioni, distacchi, ecc. ecc.)
   
4 Spese di personale calcolate come da comma 557 e comma 562
Pagamenti del titolo 1(con rettifiche per comandi, convenzioni, distacchi, ecc. ecc.)

 

Un’altra alternativa di calcolo potrebbe essere quella richiesta nel  Conto annuale relativo all’anno 2009; l’indice veniva richiesto nel seguente modo.

Valore in percentuale dell’incidenza, in termini di cassa, della spesa del personale in rapporto al totale delle spese del Titolo I del bilancio dell’Ente? 

Con tale domanda si intende individuare la percentuale, in termini di cassa, dell’incidenza delle spese del personale sul totale del Titolo I “SPESE CORRENTI”del Bilancio consuntivo degli enti, secondo le indicazioni di cui all’art. 76, comma 1, della legge 133/2008.

La spesa di personale da considerare per la definizione della percentuale d’incidenza è determinata dalle spese del Titolo I del Bilancio consuntivo degli Enti, comprensive degli eventuali incrementi contrattuali, dalle integrazioni previste dall’articolo 76, comma 1, della Legge 133/2008, (spese per co.co.co, per somministrazione di lavoro, per gli ex art. 110 del T.U.E.L nonché per il personale utilizzato a qualsiasi titolo – comando od altro – nelle attività esternalizzate).

Qualche considerazione va però fatta anche con riferimento ai parametri di deficitarietà da allegarsi al rendiconto della gestione.

In precedenza, l’indice era proprio il medesimo: spese di personale su spese correnti. Tra l’altro, in periodi non sospetti, il calcolo era chiaro: impegni dell’intervento 01 su impegni del titolo 1. Almeno così era sempre stato fatto dagli uffici ragioneria.

Successivamente sono intervenute le norme sul contenimento della spesa di personale e la questione si è complicata.

I nuovi parametri di cui al decreto 24 settembre 2009 prevedono l’individuazione del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. Le istruzioni dicono che al numeratore ci vanno le spese calcolate sui criteri elaborati dalla RGS con la Circolare n. 9/2006 così come aggiornati dall’art. 76 comma 1 del Dl n. 112/2008 (comprese però le somme per arretrati contrattuali), mentre al denominatore ci vanno gli accertamenti del titolo 1, 2 e 3.

A prescindere dalla modifica del denominatore è comunque un calcolo diverso rispetto a quello del conto annuale (che è invece per cassa).

Conclusioni: qual è il criterio giusto?

Personalmente ho sempre ritenuto che si trattasse di un indice per stabilire la virtuosità del bilancio di un ente locale e quindi che fosse da riferire a calcoli meramente automatici sulla base delle risultanze del conto consuntivo. In sintesi: impegno dell’intervento 01 (o parte di altri interventi) su impegni del titolo 1.

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