Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada

Ringrazio Cristiano per avermi segnalato che la Corte dei conti della Toscana ha approvato le linee guida sull’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada.

Ecco un passaggio importante:

la questione va vista alla luce delle modifiche apportate dalla L.120/10 e, in particolare, va analizzata la possibilità di far rientrare tale spesa nel concetto di “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni”: la ratio della norma della lettera b) dell’art. 208 citato sarebbe quella di consentire agli enti locali di poter impiegare un quarto (del 50%) della quota dei proventi in esame, in strumenti o attività che incrementino il controllo delle violazioni; la locuzione “anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature” mostra, a contrario, l’intenzione del legislatore di allargare la possibilità di impiego di queste risorse, permettendo spese che non siano esclusivamente connesse all’utilizzo di mezzi strumentali all’attività del servizio di polizia stradale (come automezzi o altri mezzi tecnici che sono esplicitamente richiamati dalla norma), ma anche attraverso altri strumenti non “materiali”, purché perseguano il fine del potenziamento del controllo delle violazioni; tale nuova norma quindi non può che riferirsi ad un potenziamento dell’attività lavorativa svolta nel perseguimento di questo fine.

L’interpretazione porta a riferirsi alle prestazioni lavorative aggiuntive o che comportano maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria) espressamente finalizzate al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni. In senso contrario, si risolverebbe il quesito nel caso di nuove assunzioni perché il legislatore espressamente disciplina la sola fattispecie ammessa delle assunzioni di stagionali a progetto. 

Sul medesimo presupposto sarebbe ammessa la possibilità di finanziarie, con i proventi in questione, il prolungamento dell’orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura organizzativa dell’ente e che prestano la propria attività lavorativa a tempo parziale presso il servizio di Polizia municipale o provinciale.

Si può sostenere che, con questa disposizione, il legislatore abbia voluto riconoscere valore alla maggiore efficienza e al maggior risparmio realizzabile utilizzando il medesimo personale, dotato di divise e mezzi tecnici già nella disponibilità dell’ente, superando la lettura interpretativa precedente che non ravvisava la connessione tra tale spesa e il “miglioramento della circolazione stradale”[1].


[1] In tal senso il parere del 30 marzo 2009 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali

 

ALLEGATO: Approvazione delle linee guida in materia di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada

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