E’ quanto affermato nella Deliberazione n. 862 della Corte dei conti della Lombardia.
Alla luce del quadro normativo anche di recente modificato, l’ente locale non soggetto al patto di stabilità interno è tuttora tenuto ad osservare congiuntamente sia l’obbligo di mantenere il livello degli oneri del personale entro i limiti della spesa impegnata nell’anno 2004 che quello diretto a contenere eventuali nuove assunzioni nei limiti delle cessazioni dei rapporti di lavoro che si sono verificati nell’anno precedente (2009).
Qualora sia nella condizione di poter assumere personale in sostituzione di quello cessato dal servizio, lo stesso ente dovrà inoltre evitare che per le nuove assunzioni eventualmente disposte nel 2011 si superi il 20% della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nel precedente anno.
ALLEGATO: Deliberazione n. 862 del 15.9.2010 Marone BS Ferraro PAR