Enti soggetti a patto: le regole sulle spese di personale e le assunzioni

Ecco un estratto della Delibera n. 881 della Corte dei conti della Lombardia: un ottimo riassunto.

B) Principi generali che ispirano il legislatore statale in materia di spese per il personale.

Dal quadro normativo sin qui delineato, emerge che i principi generali che ispirano il legislatore in materia di spese per il personale degli enti locali che soggiacciono ai vincoli del patto di stabilità interno sono due. Il primo è quello per cui gli enti locali, oltre a dover rispettare i vincoli posti dal patto di stabilità interno, devono altresì assicurare la riduzione della spesa del personale (commi 557, 557 bis e 557 ter dell’art. 1 della legge 296/2006). Il secondo principio è quello per cui l’obbligo di ridurre il tetto di spesa del personale deve essere posto in relazione al volume generale delle spese correnti dell’ente locale (art. 76 D.L. n. 133/08, come convertito nella legge n. 112/08).

Con riferimento al primo principio testè indicato, questa Sezione ha già avuto modo di osservare che <<i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (come il comune “de quo”) sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante la riduzione della spesa di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico – amministrative>> (sez. contr. Lombardia, Del. n. 88/pareri/2008).

In particolare, già all’indomani dell’entrata in vigore della finanziaria per l’anno 2007, si era sottolineato che <<la disposizione di cui al comma 557 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 assume una significativa valenza di indirizzo dell’azione degli enti territoriali intesa a garantire la  riduzione della spesa per il personale mediante il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale e la razionalizzazione delle strutture burocratiche amministrative>> (Sez. contr. reg. Lombardia, Delibera 18 luglio 2007, n. 447).

L’attuale formulazione del comma 557 cit. ribadisce lo specifico obiettivo di contenimento della spesa del personale indicando direttive più stringenti agli enti locali: riduzione della percentuale delle spese per il personale sul totale delle spese correnti, attraverso una parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento del lavoro flessibile; snellimento delle strutture con accorpamento di uffici e la riduzione della percentuale delle posizioni dirigenziali; contenimento della crescita della contrattazione integrativa anche in coerenza con le disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

La manovra finanziaria per il 2010, tuttavia, è ancora più stringente per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità: da un lato, esclude la possibilità di derogare in presenza dei tre presupposti tipizzati dalla finanziaria per l’anno 2008 (rispetto del patto di stabilità nell’ultimo  triennio, volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario e rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto); dall’altro lato, ha introdotto un regime sanzionatorio alla violazione di dette direttive.

Dunque, con riferimento a questo secondo profilo, si osserva che i principi indicati dal comma 557 cit. non sono meri obiettivi che devono perseguire gli enti locali, bensì si connotano come veri e propri vincoli, la cui violazione, ai sensi del comma 557 ter, fa scattare la sanzione-limitazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti elusivi di tale divieto (comma 4 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008).

In altri termini, dall’introduzione della sanzione de qua si deve desumere che i principi indicati dal legislatore non sono meramente orientativi per gli enti locali, ma rappresentano dei vincoli puntuali che gli enti medesimi devono rispettare.

C) La disciplina che regola le nuove assunzioni negli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno differenziata a seconda delle situazioni contingenti dell’ente medesimo.

Alla stregua del quadro normativo che precede, il regime delle nuove assunzioni negli enti locali sottoposti alla disciplina sul patto di stabilità interno può essere descritto operando un distinguo tra gli enti che abbiano o meno rispettato il patto di stabilità interno e, nella prima ipotesi, tra enti in cui la spesa del personale incide sulla totalità della spesa corrente in misura superiore o inferiore a quella indicata dal comma 7 dell’art. 76 da ultimo cit..

C. I) Enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno.

In questa ipotesi vige un divieto assoluto per l’ente locale di procedere a nuove assunzioni, anche se volte a reintegrare personale cessato, in quanto opera la sanzione-limitazione amministrativa sancita dal comma 4 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008 (sulla interpretazione di detta norma si veda la delibera di questa sezione n. 672/pareri/2010 del 17 giugno 2010).

C. II) Enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno in cui la spesa del personale è pari o superiore al 40% della spesa corrente.

Il legislatore statale vieta agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Il D.L. n. 78/10, con riferimento agli enti locali riconducibili a queste ipotesi, è ancora più stringente sotto un duplice profilo. Da un lato, riduce ulteriormente la percentuale di incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente; infatti, la soglia di incidenza del 40% opera solo a partire dal 1° gennaio 2011, mentre prima di quella data continua a trovare applicazione la soglia del 50% di cui alla precedente formulazione del comma 7 dell’art. 76 l. n. 112/08. Dall’altro lato, sanziona l’ente locale che non rispetta detto divieto; in particolare, a partire dal 31 maggio 2010, ai sensi del comma 557 ter, l’ente che non rispetta il divieto di assunzione per lui operante, soggiace alla sanzione-limitazione tipizzata dal comma 4 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008.

C. III) Enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno in cui la spesa del personale incide in misura inferiore al 40% della spesa corrente.

Con riferimento a questa categoria di enti, la manovra finanziaria adottata dal legislatore nel corso dell’anno 2010 (D.L. n. 78/10 e relativa legge di conversione L. n. 122/10), ha inciso in modo ancor più rilevante, anche se le limitazioni introdotte opereranno solo a partire dal 1° gennaio 2011.

In questo periodo di transizione, dunque, è doveroso precisare quanto segue.

Fino al 31 dicembre 2010, gli enti locali, in cui la spesa del personale incide in misura inferiore al 50% della spesa corrente (art. 76 comma 7 ante L. 122/10), possono procedere all’assunzione di nuovo personale purchè ciò non determini un aumento del volume della voce della spesa per il personale in termini assoluti (comma 557).

A partire dal primo gennaio 2011, gli enti locali, in cui la spesa del personale incide in misura inferiore al 40% della spesa corrente, possono procedere all’assunzione di nuovo personale solo al fine di reintegrare le vacanze per il personale cessato nell’anno 2010, <<nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente>>.

In altri termini, a partire dal primo gennaio 2011, i “restanti enti” (ovvero, gli enti locali in cui la spesa per il personale incide in misura inferiore al 40% sulla spesa corrente), possono procedere solo ad una parziale reintegrazione dei dipendenti cessati nell’anno precedente, nel limite del 20% della spesa corrispondente (art. 76 comma 7 come novellato dalla L. 122/10), purchè ciò non determini comunque un aumento del volume della voce della spesa per il personale in termini assoluti (comma 557).

Qualora l’ente locale non dovesse rispettare dette prescrizioni, anche in questa ipotesi trova applicazione il comma 557 ter che prevede l’operatività della sanzione-limitazione tipizzata dal comma 4 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008.

ALLEGATO: Deliberazione n. 881 del 22.09.2010 Caronno Pertusella VA De Rentiis PARe

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