Deliberazione n. 55/2010 della Sezione Regionale del Piemonte della Corte dei conti.
Il divieto di assunzione, consequenziale all’eventuale inosservanza del detto obbligo di riduzione della spesa per il personale, introdotto con il citato art. 1 comma 557 ter L. n. 296/2006, non potrà che essere in concreto operante che dall’esercizio successivo a quello in cui può verificarsi l’eventuale violazione secondo la citata normativa, ossia dal 2011.
ALLEGATO: 55_2010_SRCPIE_PAR_PARERE_COMUNE_BOVES