Nucleo o Oiv?

Torno sull’argomento. Ci sono questioni che mi stimolano, soprattutto quando si dà per scontato che ci sia solo un modo di interpretare la norma e tutte le altre considerazioni di chi la pensa diversamente vengono definite “forzate” oppure “fantasiose”.

Nucleo o Organismo Indipendente di Valutazione. Tutti  dicono che bisogna individuare questi nuovi organismi.

Forse per spirito di contraddizione ho provato a buttar giù invece dei motivi che portano alla sopravvivenza dei vecchi Nuclei di valutazione.

Si può essere non d’accordo, ma di materiale ce n’è.

Gli enti locali devono rispettare il sistema dei controlli interni di cui all’art. 147 del D.lgs. 267/2000. Di conseguenza la disposizione di cui all’art. 14 del D.lgs. 150/2009 che istituisce gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) non può essere applicata tout court alle autonomie territoriali.

Questi i motivi principali.

  1. L’art. 14 del D.lgs. 150/2009 non costituisce per gli enti locali né norma imperativa da rispettare senza adeguamenti e neppure disposizione a cui si devono adeguare. Né l’art. 16, né l’art. 74 della Riforma richiama tale articolo. È quindi precisa scelta del legislatore dare piena autonomia alle regioni e agli enti locali;
  2. Il D.lgs. 150/2009 disapplica le disposizioni sui controlli interni di cui al D.lgs. 286/1999 portando in capo agli OIV tutto il sistema dei controlli interni.
  3. Per gli enti locali rimane però in vita l’art. 147 del D.lgs. 267/2000 che prevede: Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire attraverso il controllo di regolarita’ amministrativa e contabile, la legittimita’, regolarita’ e correttezza dell’azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed economicita’ dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Poiché l’art. 14 del D.lgs. 150/2009 non è norma imperativa, va da sé che non si può nemmeno sostenere che la norma successiva possa aver modificato quanto previsto all’art. 147 del Tuel

4. Lo stesso articolo 147 afferma: L’organizzazione dei controlli interni e’ effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Il che significa che anche prima vi era ampio margine di autonomia, che continua ad esplicarsi nonostante la Riforma Brunetta.

Quali conclusioni si possono quindi trarre sugli OIV negli enti locali?

  1. Il fatto di sostituire i nuclei di valutazione con gli Oiv può essere mera facoltà…
  2. Gli enti possono mantenere in vita i nuclei di valutazione e mantenere in capo ad essi le funzioni che ritengono più consone con le proprie finalità
  3. Gli enti possono anche individuare gli Oiv, ma devono specificare quali funzioni loro assegnare, visto il “potere” di autodisciplina dell’art. 147 del Tuel
  4. In ogni caso l’ente locale può decidere in autonomia i requisiti dei membri dei Nuclei di Valutazione o degli Oiv, anche con riferimento alle indicazioni dell’art. 14 e delle indicazioni della Civit
  5. Non applicandosi l’art. 14 del D.lgs. 150/2009 si può sostenere che non vale neppure la regola che i nuovi organismi non debbano costare di più rispetto ai precedenti; di fatto la valutazione dipende da quali compiti l’ente intende assegnare ai Nuclei o agli Oiv
  6. Il tutto va disciplinato nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed eventualmente in un apposito regolamento specifico sul funzionamento dei controlli interni.
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