Ecco quello che si può definire un ottimo parere. Allego la delibera n. 431/2010 della Corte dei conti dell’Emilia Romagna che analizza la questione delle spese di personale delle Unioni (ma discorso analogo si può fare per le gestioni associate, le convenzioni, ecc. ecc.).
Ero tra i pochi che sosteneva che le Unioni hanno dei vincoli propri e autonomi rispetto agli altri enti locali. Il fatto che non inviino i questionari alla Corte dei conti non significa nulla: le unioni devono rispettare il disposto del comma 562. Oggi si ritorna sui passi di antecedenti interpretazioni collocando la questione al punto secondo me più corretto.
Questa la conclusione della Delibera:
A parere della Sezione remittente, in revisione anche di una propria precedente deliberazione (12/2009/PAR del 12 maggio 2009), la spesa per il personale incardinato nella pianta organica dell’Unione, per il quale vi sia stato “estinzione del rapporto di pubblico impiego” con il Comune partecipante all’Unione (o costituzione ex novo con l’Unione), deve essere considerato come spesa di personale dell’Unione, ente locale cui si applica l’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 e s.m.i..
E questo, se vale per le Unioni, vale ancor più, ovviamente, per le società partecipate!!
ALLEGATO: Corte dei conti Emilia Romagna – Delibera 431/2010