Progressioni orizzontali tra 2010 e 2011

Tante domande su questo argomento. Ecco quindi alcune considerazioni sull’istituto delle progressioni orizzontali nel 2010.

Nello specifico se siano riconoscibili pur in vigenza del Dl n. 78/2010 che blocca le retribuzioni a quanto ordinariamente spettante per l’anno 2010.

 Personalmente ritengo che siano possibili purchè nel rispetto di alcune regole:

–         Esistenza di un sistema di valutazione che preveda già (prima del 2010) i criteri per effettuare le progressioni orizzontali;

–         Contrattazione del fondo dell’anno 2010, nel 2010. Meglio ovviamente non a fine anno. In tale ambito la contrattazione destina parte del salario accessorio all’istituto delle progressioni nel rispetto dei principi conosciuti: finanziamento con parte stabile del fondo, accesso solo a coloro che hanno almeno due anni nella posizione economica precedente, rispetto dei criteri già definiti in precedenza (vedi punto sopra). In tale sede è definita anche al decorrenza (ad esempio 1.1.2010).

–         Comunicazione delle conclusioni della contrattazione ai dipendenti sicché siano a conoscenza che l’attività lavorativa dell’anno in corso porterà a procedura selettiva ai fini dell’erogazione della progressione orizzontale;

–         Valutazione dei dipendenti sulla base del sistema vigente. Tale valutazione non potrà che avvenire nei primi mesi del 2011;

–         Attribuzione, sulla base delle valutazioni e dei principi di selettività individuati, delle progressioni orizzontali con decorrenza 2010.

In tal modo ritengo che si rispetti la natura dell’istituto che per sua natura non può che essere riconosciuto al termine di un periodo lavorativo.

Allo stesso tempo ritengo che solo in questo modo si possa sostenere che sia “ordinariamente spettante” nell’anno 2010.

Diversamente non riesco a vedere margini per sostenere che le posizioni orizzontali siano possibili nel triennio 2011-2013. L’art. 9 comma 1 del Dl n. 78/2010 non pare dare soluzioni in tal senso.

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