Allego un’interessante Sentenza della Corte dei conti della Puglia. Si tratta di una precisa analisi su un danno erariale derivante da erogazione di trattamento economico in violazione al principio di onnicomprensività. Peraltro non incide il fatto che le somme erogate derivino da trasferimenti da parte di altri soggetti.
Evidenzio alcune parti rilevanti:
– …non assume alcun rilievo la provenienza dei fondi erogati in attuazione dei progetti per i quali sono state svolte le attività specificamente remunerate ai sensi delle determinazioni dirigenziali sopra indicate. Indipendentemente dalla provenienza, detti fondi, una volta acquisiti dalla Provincia e, quindi, confluiti nel bilancio dell’ente, non si sottraggono alla disciplina concernente l’impiego delle risorse finanziarie di pertinenza dell’Amministrazione locale. La provenienza della provvista è, cioè, un antefatto del tutto irrilevante rispetto agli atti di gestione che quelle somme abbiano impiegato, in coerenza con il principio della universalità che governa il bilancio degli enti locali. In altri termini, nessun rilievo assume la provenienza (comunitaria, statale o provinciale) della provvista finanziaria: il profilo determinante è esclusivamente quello della riferibilità delle risorse del cui corretto impiego si discute al pubblico erario.
– Quindi, le attività poste in essere per la realizzazione delle predette iniziative comunitarie rientrano senza dubbio tra quelle che la Provincia può, anzi deve assumere, in ragione delle proprie competenze istituzionali, per come individuate dalle normative precedentemente citate, nell’ambito delle politiche culturali e sociali. Pertanto, non è pertinente il riferimento all’art. 37 dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che regola il “Conferimento degli incarichi extraufficio”, sia perché le attività collegate alle due iniziative sono da considerarsi attività proprie dell’ufficio, sia perché, peraltro, la procedura prevista dal predetto art. 37 per il conferimento degli incarichi extraufficio ai dipendenti non è stata seguita, non essendo stato, nel caso di specie, l’incarico alla dipendente conferito dal Presidente della Provincia su proposta del Dirigente, ma direttamente dal Dirigente.
– In altri termini, la non conformità dell’azione amministrativa alle puntuali prescrizioni che ne regolano lo svolgimento pur non essendo idonea a generare, di per sé, una responsabilità amministrativa in capo all’agente, può assumere rilevanza allorché quegli atti integrino una condotta almeno gravemente colposa, foriera di un nocumento economico per l’Amministrazione.
– Pertanto, quando, come nel caso in esame, il legislatore subordina l’effettuazione della spesa alla ricorrenza di presupposti di ordine sostanziale e procedurale, ritenendo implicitamente non utili tutte quelle spese effettuate in difetto della loro ricorrenza, è sufficiente che la spesa si effettui contra legem perché si realizzi il danno.
– Pertanto, alla luce delle esposte considerazioni, nel caso oggetto del presente giudizio, deve reputarsi sussistente un danno erariale pari alla somma che è stata pagata per la remunerazione della dipendente coinvolta nei progetti innanzi detti. Trattandosi, infatti, di prestazioni comunque rientranti nei doveri d’ufficio, nessun compenso poteva essere attribuito, in aggiunta alla ordinaria retribuzione, in favore della dipendente dell’Amministrazione coinvolta nella attuazione delle iniziative.
– Tale danno è integralmente imputabile al Dirigente che ha proceduto ad adottare le delibere per l’attuazione dei progetti di cui sopra. Nell’ambito delle prerogative inerenti l’ufficio ricoperto e con l’autonomia che normativamente è riconosciuta al soggetto che ricopre la posizione organizzativa apicale della competente struttura amministrativa, infatti, l’odierno convenuto ha proceduto al riconoscimento di emolumenti ulteriori alla dipendente dell’Ente.