3,2% – Corte dei conti Lombardia

Anche la Corte dei conti della Lombardia ha rilasciato un parere sulla questione del 3,2%.

Ne consegue per le amministrazioni pubbliche il divieto di erogare trattamenti accessori finanziari con incrementi superiori al 3,2 per cento, con il contestuale obbligo di recuperare le somme erogate dopo l’entrata in vigore del decreto 78/2010.

Ciò posto, come sopra ricordato, l’art. 4 comma 2 del CCNL citato prevede la possibilità di destinare risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa  di natura variabile a decorrere dal 31 dicembre 2008, a valere per il 2009, nel limite massimo di incremento dell’1,5%, qualora l’ente dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti, in base ai parametri di virtuosità su richiamati. Tali risorse riguardano dunque la consistenza del fondo 2009 e per la loro natura variabile non possono essere utilizzate per attribuire incrementi fissi e continuativi.

Dalle affermazioni contenute nella richiesta di parere, si evince che la provincia di Varese ha stipulato il contratto decentrato definitivo in data 1° ottobre 2010 e che l’ente non ha ancora provveduto alla liquidazione del compenso incentivante.

L’amministrazione provinciale pertanto soggiace a quanto disposto dall’art. 9, comma 4, della legge 30 luglio 2010, n.122, a tenore del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto convertito, non si potrà procedere ad alcuna integrazione del fondo e le eventuali integrazioni disposte ai sensi del citato art. 4 non potranno essere distribuite, dovendo formare oggetto di riduzione del fondo medesimo.

ALLEGATO: Corte conti Lombardia – deliberazione n. 1015 del 30 11 2010

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