Tra le domande più interessanti di questo fine anno, la domanda sulla possibilità di “assumere” tramite mobilità nel 2011 ha un ruolo importantissimo nell’ambito della programmazione.
A tal proposito si ritiene innanzitutto che sia erroneo denominare la mobilità “assunzione”. L’art. 30 del D.lgs. 165/2001 la definisce come cessione del contratto di lavoro e nei documenti interpretativi della Funzione pubblica la stessa è sempre stata inquadrata come “trasferimento”.
D’altra parte il legislatore, quando utilizza la parola “assunzione” fa sempre riferimento all’accesso dall’esterno della pubblica amministrazione.
In ogni caso, si ritiene che nel 2011 sia sicuramente applicabile l’art. 1 comma 47 della Legge Finanziaria 2005 che prevede: “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l’anno precedente”.
I trasferimenti per mobilità non rientrano quindi nel limite del 20% sia per quanto riguarda il calcolo della spesa delle cessazioni che di quella delle assunzioni.