Vabbè, ormai è l’argomento del momento.
Quindi tanto vale battere il ferro quando è caldo.
Il nostro collega Avv. Cleri Giuseppe, che ringrazio, mi ha fatto avere un ulteriore considerazione sul perchè l’Oiv sia davvero facoltativo per gli enti locali.
La Legge 4 marzo 2009, n. 15 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti”
all’art. 4 comma 2 lettera g) dispone :
prevedere che i sindaci e i presidenti delle province nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui è affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le metodologie stabiliti dall’organismo di cui alla lettera f), e che provvedano a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali conformemente all’esito della valutazione.
Quindi il legislatore del D.lgs. 150/2009 è stato un legislatore attento in quanto la Legge delega manteneva per comuni e province in vita i nuclei di valutazione.
L’art. 14 è diventato quindi norma di non adeguamento e di conseguenza l’Oiv non è obbligatorio per le autonomie territoriali.
Il riferimento della L. 15 mi era sfuggito… eppure era tutto lì!