2011 e assunzioni piccoli enti

La corte dei conti del Piemonte è tornata sulla questione delle assunzioni nei comuni non soggetti a patto nel 2011.

Ecco le conclusioni della Delibera n. 90/2010:

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010, dovranno considerarsi gli ulteriori limiti:

– il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, per tutti gli enti, siano essi o meno sottoposti al Patto di stabilità, nei quali l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti; 

– per i restanti enti, la possibilità di effettuare assunzioni nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

Esiste, va aggiunto, una tesi minoritaria, seguita da alcune Sezioni di controllo di questa Corte (Sezione Puglia par. 14 ottobre 2010 n. 102, Sezione Lombardia par. 18 ottobre 2010 n. 955) secondo la quale tale ultima limitazione sarebbe applicabile ai soli enti “maggiori”, ovvero quelli con più di 5000 abitanti.

Va, peraltro, osservato che  la legge ha utilizzato il termine generico “enti” e che la norma è inserita in un articolato che riguarda gli enti locali senza altra specificazione (cfr. l’art. 14 del D.L. n. 78/2010 – rubricato “Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali” – e l’art. 76 del D.L. n. 112/2008 – rubricato “Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio” – che è stato dal primo novellato).  In mancanza di precisazione da parte del legislatore, appare piu’ conforme al dettato normativo l’orientamento, già seguito da questa Sezione, secondo cui la ridetta prescrizione riguarda, allo stato, tutti gli enti, abbiano più o meno di 5000 abitanti.

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