Irap e progettazioni

Siccome non è bastata la Delibera n. 33/2010 della Corte dei conti Sezioni riunite, riporto un estratto della Delibera n. 543 della Corte dei conti dell’Emilia Romagna.

A me sembrava tutto chiaro, ma ora abbiamo un conforto ulteriore:

Alla luce del citato orientamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo – che in applicazione dell’art. 17, comma 31, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, comporta il superamento dei difformi pareri precedentemente espressi, tra i quali quello formulato da questa Sezione regionale con deliberazione n. 34 del 27 giugno 2007 – si deve concludere che l’onere per il pagamento, da parte dell’Amministrazione, dell’Irap afferente i compensi incentivanti dovuti a tecnici ed avvocati dipendenti, grava sui relativi fondi lordi appositamente formati allo scopo e non può costituire un onere finanziario ulteriore per l’Ente.

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