Particolarmente fatta bene, convincente e condivisibile è la deliberazione n. 208/2010 della Corte dei Conti della Toscana in materia di spese di personale e limiti assunzionali delle Unioni dei comuni (stesse considerazioni possono anche valere per le forme di gestioni associate quali in consorzi).
Insieme alla Deliberazione n. 431/2010 della Corte dei conti dell’Emilia Romagna (già commentata a questo link https://www.gianlucabertagna.it/2010/11/10/unioni-convenzioni-gestioni-associate/) costituisce un paletto fondamentale per districarsi nei difficili calcoli “allargati”.
Riporto un estratto:
La Sezione ritiene che all’unione di comuni debbano applicarsi i limiti ed i vincoli in materia di spesa di personale previsti per gli enti locali non soggetti al patto di stabilità. Ritiene altresì che, ai fini del riscontro dei parametri finanziari e dei limiti per le assunzioni, e per conseguire in via sostanziale i mirati effetti di contenimento della spesa di personale e di limiti alle assunzioni voluti dal legislatore nazionale, nonché e gli specifici effetti di risparmio attraverso fattispecie associative fra comuni, pur non rinvenendo al riguardo espressa disposizione normativa, l’unione di comuni debba operare in un’ottica unitaria con gli enti che ne fanno parte, considerare la somma della spesa di personale al 2004 di tutti i comuni associati e dell’allora comunità montana e rapportarla alla corrispondente spesa attuale dei comuni e dell’unione di comuni. Il parametro delle cessazioni verificatesi nell’anno precedente andrebbe riferito alle cessazioni avvenute nei comuni facenti parte dell’unione (dell’allora comunità montana) e dell’unione stessa, a decorrere dal 2004.