Missioni: nì ai dipendenti, sì ai segretari in convenzione

Due delibere della Corte dei conti Sezioni Riunite hanno affrontato il tema delle missioni dopo il dl n. 78/2010.

PER I DIPENDENTI:

Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il
proprio spostamento, potrà comunque conseguire l’autorizzazione da parte
dell’amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta
in base alle vigenti disposizioni.
Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di
autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che
il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un
più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in
servizio, risparmi nel pernottamento, l’espletamento di un numero maggiore di
interventi.

PER I SEGRETARI IN CONVENZIONE:

le Sezioni Riunite ritengono che l’art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali non sia stato reso inefficace dall’entrata in vigore dell’art.6, comma 12 della legge n. 122 del 2010 stante la diversità della fattispecie. L’art. 6 della legge n. 122 del 2010 ha limitato le spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell’amministrazione di appartenenza per l’espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede. Il rimborso previsto dall’art.45 comma 2 del CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L’art. 45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra “i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione” dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all’interno del trattamento di missione tout court.
Deve pertanto ritenersi che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall’art.6 della legge n. 122 del 2010 non comportino l’inefficacia dell’art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata.

ALLEGATI: corte conti sezioni riunite delibera_8_2011

Corte dei conti sezioni riunite delibera n. 9 2011

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