Agli enti non soggetti a patto di stabilità non si applica la regola del turn-over del 20%, ma rimangono valide le regole del comma 562 della Finanziaria 2007.
Lo ha affermato la Corte dei conti sezioni riunite nella delibera n. 3/2011.
Sulla base di tali considerazioni, che appaiono fondate sia sul piano testuale, che logico sistematico,
ne deriva, con riferimento allo specifico thema decidendum, che, per gli
enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, permanga la specifica
disciplina posta dall’art.1, comma 562 della legge 296/2006, ivi compreso il peculiare
vincolo assunzionale, per cui la novella recata dall’art. 14, comma 9, del DL 78/2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, si applica limitatamente al generale
vincolo relativo all’incidenza delle spese di personale su quelle correnti.