Progressioni orizzontali solo giuridiche

Certe idee mi spiazzano. E non riesco a non parlarne.

Le progressioni orizzontali a valenza solo giuridica, ma non economica.
Che roba è?
Eppure sembra una cosa “di moda”.

Diciamocelo chiaramente: a noi un’idea simile non sarebbe mai venuta. C’è voluta infatti la balzana ironia del legislatore a farci fare tali pensieri.

L’articolo 9 comma 21 del Dl n. 78/2010 afferma: per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Arghh! Violazione dell’articolo 36 della Costituzione!
Vero, verissimo. Ma intanto la norma c’è e va rispettata.

Però mi chiedo: se già riconosciamo assurdo il principio, perché volerlo esportare alle progressioni orizzontali? Se una cosa è sbagliata, è sbagliata. Punto. Perché estenderne il campo di applicazione?

Trae forse in inganno quel “progressioni di carriera comunque denominate”.
Ma io non vedo dubbi interpretativi anche su questo.
Prendiamo la riforma Brunetta. Il D.lgs. 150/2009 disciplina:
– Art. 23 – Progressioni economiche
– Art. 24 – Progressioni di carriera.
Quelle economiche sono quelle orizzontali, quelle di carriera quelle verticali.
Quindi se c’è scritto al comma 21 dell’art. 9 del Dl n. 78/2010: “progressioni di carriera” non ci si può che riferire solo a quelle verticali.
Sbaglio?
Quindi: perché esportare dei principi a situazioni sulle quali la chiarezza della norma è evidente?
Mistero.

Che poi c’è anche un’altra cosa.
Una progressioni orizzontale cosa porta di “giuridico”?
Niente.
Se non sbaglio l’istituto serve quale forma di premialità. Non a caso ogni ente deve avere un sistema di valutazione che preveda criteri, tempi, modalità, ecc. ecc.
Se passo da C2 a C3, giuridicamente non mi cambia niente. Quindi come faccio a sostenere di poter fare progressioni orizzontali giuridiche, ma non economiche?
Che poi dico: come le chiama la riforma Brunetta?
Progressioni economiche.
Fare una progressione economica a valenza solo giuridica, ma non economica è un bel problema.
Chi ce la fa?

Ultimissimo problema.
Ipotizziamo anche che prevalga la tesi dell’esportazione alle progressioni orizzontali dell’art. 9 comma 21 che invece disciplina le progressioni di carriera.
Ipotizziamo che ci chiudiamo gli occhi e non vediamo l’art. 9 comma 1 del medesimo Dl n. 78/2010 che blocca le retribuzioni a quelle ordinariamente spettanti nel 2010.
Cosa accadrà al nostro fondo?
Mi spiego.
Nel triennio 2011-2013 faccio progressioni orizzontali di valenza giuridica e non economica.
Cosa accade nel 2014?
Che poi dovrà pagarle.
Domanda: ho la certezza che il mio fondo nel 2014 sarà in grado di sostenere tutte le progressioni orizzontali fatte e non pagate nel triennio?

Mah, non so.

Su questo peraltro si sono sentiti spiazzati persino i Maya. E si sono fermati. Hanno stabilito la fine del mondo nel 2012.
Via il dente, via il dolore.

Print Friendly, PDF & Email