Circola voce che dal 2011 non si possa incrementare il fondo delle risorse decentrate con la Retribuzione individuale di anzianità dei cessati.
Non sono d’accordo. Mi spiego.
L’art. 9 comma 2-bis del Dl n. 78/2010 convertito prevede un blocco sulle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale che non può superare quello del 2010. Si tratta però di un blocco sul totale complessivo (risorse stabili + risorse variabili). L’ha appena detto la Corte dei conti della Lombardia nella Delibera n. 109/2011.
Quindi, personalmente, procederei a costituire il fondo di parte stabile anche con la Ria dei cessati. La quota in più va “recuperata” sulle quote variabili. Solo se non ci fossero risorse variabili non è possibile destinare la maggior quota per Ria cessati al trattamento accessorio del personale.
Il totale destinato al trattamento accessorio non può superare il totale del 2010.
Dimenticavo.
La stessa RGS nella Circolare n. 40/2010 ha avuto modo di precisare: Nel rinviare a successive, specifiche indicazioni relativamente all’applicazione di tale disposizione, si fa presente che le predette risorse non potranno in ogni caso prevedere incrementi derivanti da disponibilità finanziarie a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la RIA del personale cessato.
L’indicazione potrebbe riferirsi esclusivamente alle amministrazioni dello Stato che in alcuni casi non hanno un fondo suddiviso in parte stabile e variabile come per il comparto Regioni ed Enti locali.
In ogni caso il tenore letterale della norma è chiaro. E’ il totale complessivo delle risorse destinate al trattamento economico che è bloccato. Non le singole voci.