Ancora sul 3,2%

Mettiamo che un bel giorno l’Aran vada a contrattare la stipula di un nuovo Ccnl per gli enti locali. Il legislatore ha detto: avete a disposizione un incremento massimo del 3,2%. L’Aran va e stipula un’ipotesi.

La Corte dei conti dice: mhm, questo contratto non va maluccio. Il 3,2% è stato rispettato, ma purtroppo si va un po’ oltre con le risorse del fondo delle risorse decentrate per il quale è previsto un incremento che può arrivare fino all’1,5% del monte salari 2007.

L’Aran stipula con i sindacati la versione definitiva. È il 31 luglio 2009.  

Poco meno di un anno dopo il legislatore dice: Quel contratto avrebbe dovuto rimanere nel 3,2%. Vi annullo tutto, compreso gli accordi che avete stipulato in precedenza. Ridate indietro i soldi.

Passa di lì la Ragioneria Generale dello Stato che dice: alt! Se uno ha pagato ha pagato ed è a posto. Chi non ha ancora pagato, non può più pagare e deve recuperare le somme in più.

 Intanto l’Aran stipula un altro contratto, quello dei dirigenti. E lo fa ad agosto 2010, con l’obbligo di rispettare, anche in questo caso, il 3,2%. Facile stavolta! Ed invece… no! Nel contratto c’è il 3,2% sui tabellari, ma è pure prevista un’integrazione del fondo dei dirigenti.

Esattamente com’era successo per il contratto dei dipendenti del 31 luglio 2009, ma stavolta, pur essendo sotto gli occhi di tutti, la violazione di legge (eh, già perché stavolta la legge era in vigore) si è stipulato un contratto con somme maggiori del 3,2%.

Sull’argomento ci ritorna anche la Corte dei conti. E così si scopre che sulla contrattazione integrativa 2009 non solo non si possono mettere le risorse del Ccnl 31.7.2009, ma tutte le altre risorse di natura variabile (ad esempio art. 15 comma 2 e comma 5), in quanto appunto pure queste superiori al 3,2%. Corte dei conti Toscana: “Le amministrazioni debbono, dunque considerare anche l’accessorio per il rispetto del tetto di incremento….”. Dello stesso avviso la Corte dei conti della Lombardia con la delibera n. 109/2011. 

Dubbio: ma se il principio vale ora, non è che tutti gli incrementi ex art. 15 comma 2 e comma 5 disposti anche negli anni passati siano illegittimi visto che sicuramente andavano oltre il tetto a disposizione dell’Aran?

 E poi, se con quelle risorse ho previsto delle attività specifiche che i miei dipendenti hanno regolarmente svolto, chi gli va ora a spiegare che stavamo scherzando? Andiamo tutti a braccetto dal giudice del lavoro a scoprirlo?

Sembra una storia infinita, ma sul fondo val proprio la pena di dire che non si è mai toccato il fondo.

Con una domanda: avremo mai la certezza di aver fatto bene sul fondo delle risorse decentrate?

Io di risposte davvero non ne ho. Personalmente la vedo così:

– Io ritengo che l’intera disposizione faccia riferimento ai soli rinnovi contrattuali del biennio 2008-2009 disposti da contratti nazionali, restando salva l’efficacia di clausole contenute in precedenti disposti, quali ad esempio le due citate poco sopra (l’avevo già sostenuto tempo fa: https://www.gianlucabertagna.it/2010/12/14/il-32-e-gli-altri-aumenti-contrattuali/)

– Ora, per il comparto regioni ed enti locali il contratto del biennio economico 2008-2009 è quello del 31.07.2009 che prevede il “famoso” incremento del fondo di parte variabile che può arrivare nei casi più virtuosi fino al 1,5% del monte salari 2007.

– È questa disposizione che eventualmente è oltre il 3,2% preso a base della norma ed è questo aumento che di fatto, secondo le istruzioni della Rgs, va recuperato se erogato dopo il 31 maggio.

– Non mi sembra proprio che tale disposizione blocchi eventuali accordi che hanno previsto incrementi del fondo quali ad esempio la Ria dei cessati, l’art. 15 comma 2 e comma 5, le specifiche disposizione di legge lettera k).

Ma può darsi che mi sbagli. Ormai non so più che dire.

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