Riporto il comma 4 dell’art. 9 del Dl n. 78/2010 per fare qualche ulteriore considerazione.
“I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati”
Alla luce di alcune questioni che sono state sottoposte è opportuno cercare di circoscrivere tale disposizione contenuta nel Dl n. 78/2010.
Come sappiamo è intervenuta sull’argomento la Rgs che ha affermato che l’obbligo di adeguamento scatta sulla quota variabile di incremento del fondo prevista all’art. 4 del Ccnl 31.07.2009 qualora tali somme non siano state pagate alla data di entrata in vigore del Dl n. 78/2010, cioè il 31 maggio.
A parte la discutibile interpretazione (su cui non ci soffermiamo ora, vedi: https://www.gianlucabertagna.it/2010/11/24/perche-non-sono-daccordo-con-la-rgs-sul-32/), ci si chiede se tale disposizione possa andare ad intercettare altre tipologie di incremento del fondo quali ad esempio l’art. 15 comma 2 e comma 5 del Ccnl 1.4.1999.
Personalmente si ritiene che l’intera disposizione faccia riferimento ai rinnovi contrattuali del biennio 2008-2009 disposti da contratti nazionali, restando salva l’efficacia di clausole contenute in precedenti disposti, quali ad esempio le due citate poco sopra.
Ora, per il comparto regioni ed enti locali il contratto del biennio economico 2008-2009 è quello del 31.07.2009 che prevede il “famoso” incremento del fondo di parte variabile che può arrivare nei casi più virtuosi fino al 1,5% del monte salari 2007.
È questa disposizione che eventualmente è oltre il 3,2% preso a base della norma ed è questo aumento che di fatto, secondo le istruzioni della Rgs, va recuperato se erogato dopo il 31 maggio.
Non sembra, a parere di chi scrive, che tale disposizione blocchi eventuali accordi che hanno previsto incrementi del fondo quali ad esempio la Ria dei cessati, l’art. 15 comma 2 e comma 5, le specifiche disposizione di legge lettera k).
È peraltro ovvio che se un ente non avesse oggi chiuso il Contratto integrativo del 2009 si troverebbe comunque in grosse difficoltà per procedere con tali aumenti, in quanto fatti “a consuntivo” cosa molto difficile per espressa previsione degli stessi articoli (vedi ad esempio art. 15 comma 5 che prevede l’aumento in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale).
Per quanto riguarda l’anno 2010 si traggono le stesse considerazioni. Il contenimento nel limite del 3,2% valeva esclusivamente sul biennio 2008/2009 previsto dalla contrattazione nazionale la quale non ha di fatto bloccato gli incrementi disposti da norme contenute in Ccnl precedenti.
Ovviamente per poter operare con integrazioni di parte variabile del fondo sarà necessario rispettare tutti parametri di virtuosità, ri-precisati dalla Riforma Brunetta e contenuti ora nell’art. 40 del D.lgs. 165/2001: rispetto del patto, del contenimento delle spese di personale, previsione nel bilancio.