E’ intervenuta con la Deliberazione n. 250/2011 la Corte dei conti del Veneto in materia di tagli delle retribuzioni di cui all’art. 9 comma 2 del Dl n. 78/2010 (5% sopra i 90.000 euro e 10% sopra i 150.000 euro).
Secondo i giudici ciò che non è spesa di personale non è neppure oggetto a taglio.
Questo un estratto.
Orbene, per quanto riguarda il primo quesito (assoggettabilità al taglio del 5 o del 10% dei diritti di rogito), la risposta è rinvenibile nella deliberazione 16/2009/PAR del 9 novembre 2009 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, richiamata anche dal Comune istante, che ha escluso dalle spese di personale gli incentivi per la progettazione interna, i diritti di rogito e gli incentivi per il recupero dell’ICI, trattandosi di compensi che si autoalimentano e non comportano, quindi, un effettivo aumento della spesa. Coerentemente, la Sezione ritiene che i diritti in questione non sono da ricomprendere nel regime vincolistico recato dall’ art.9, comma 2, della legge 122/2010 che concerne invece il solo trattamento economico afferente al personale previsto dalle relative norme di legge.
Sono invece da ricomprendere nel taglio i compensi per segretari a scavalco.