Corte conti Veneto e tagli art. 9 comma 2

E’ intervenuta con la Deliberazione n. 250/2011 la Corte dei conti del Veneto in materia di tagli delle retribuzioni di cui all’art. 9 comma 2 del Dl n. 78/2010 (5% sopra i 90.000 euro e 10% sopra i 150.000 euro).

Secondo i giudici ciò che non è spesa di personale non è neppure oggetto a taglio.

Questo un estratto.

Orbene, per quanto riguarda il primo quesito (assoggettabilità al taglio del 5 o del 10% dei diritti di rogito), la risposta è rinvenibile nella deliberazione 16/2009/PAR del 9 novembre 2009 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, richiamata anche dal Comune istante, che ha escluso dalle spese di personale gli incentivi per la progettazione interna, i diritti di rogito e gli incentivi per il recupero dell’ICI, trattandosi di compensi che si autoalimentano e non comportano, quindi, un effettivo aumento della spesa. Coerentemente, la Sezione ritiene che i diritti in questione non sono da ricomprendere nel regime vincolistico recato dall’ art.9, comma 2, della legge 122/2010 che concerne invece il solo trattamento economico afferente al personale previsto dalle relative norme di legge.

Sono invece da ricomprendere nel taglio  i compensi per segretari a scavalco.

ALLEGATO: CORTE CONTI VENETO – DELIBERA N. 250/2011

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