Come noto la legge di stabilità ha introdotto l’eccezione per le assunzioni del personale di polizia locale, rispetto alle rigide regole introdotte con la manovra estiva.
Qualora infatti l’ente locale abbia un rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 35% sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Si ritiene che il rispetto del turn-over del 100% debba avvenire esclusivamente all’interno delle funzioni di polizia locale. Detto in altre parole: non sembra coerente che si possano utilizzare cessazioni di altre funzioni per giustificare un’assunzione al 100% nel settore di polizia locale. L’eccezione sta proprio in questo: la cessazione di un dipendente nell’ambito delle funzioni di polizia locale può comportare un’assunzione di un dipendente nell’ambito delle stesse funzioni di polizia locale.
La regola è simile a quella prevista per la Pubblica amministrazione. Vale la regola generale del 20%, ma per le forze di polizia è stata fatta l’eccezione del 100%.
Con riferimento invece alla tipologia di dipendenti è opportuno non discostarsi dal disposto normativo che prevede: “assunzioni che consentano l’esercizio delle funzioni di polizia locale”. All’interno di tale definizione solo l’ente potrà individuare la diretta imputabilità all’esercizi delle funzioni di polizia locale.
Vale la pena di sottolineare che il Dpr 194/96 (che stabilisce la suddivisione del bilancio degli enti locali) alla Funzione n. 3 precisa:
– Funzioni di polizia locale, la cui articolazione in servizi è la seguente:
01) polizia municipale;
02) polizia commerciale;
03) polizia amministrativa.