Le eccezioni al blocco e taglio delle retribuzioni del Dl n. 78/2010

Devo ammettere che la deliberazione n. 250/2011 della Corte dei conti del Veneto mi ha un po’ sorpreso. I giudici contabili sono giunti alla conclusione che se una voce di retribuzione è stata esclusa a livello interpretativo dal concetto di “spesa di personale” di cui al comma 557 e comma 562 della finanziaria 2007, allora la stessa non è oggetto dei tagli di cui al Dl n. 78/2010.

Nello specifico si trattava della riduzione del 5% per i compensi sopra i 90.000 euro e del 10% per quelli sopra i 150.000 euro, previsti dall’art. 9 comma 2.

Questo un estratto con le conclusioni: Per quanto riguarda il primo quesito (assoggettabilità al taglio del 5 o del 10% dei diritti di rogito), la risposta è rinvenibile nella deliberazione 16/2009/PAR del 9 novembre 2009 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, richiamata anche dal Comune istante, che ha escluso dalle spese di personale gli incentivi per la progettazione interna, i diritti di rogito e gli incentivi per il recupero dell’ICI, trattandosi di compensi che si autoalimentano e non comportano, quindi, un effettivo aumento della spesa. Coerentemente, la Sezione ritiene che i diritti in questione non sono da ricomprendere nel regime vincolistico recato dall’ art.9, comma 2, della legge 122/2010 che concerne invece il solo trattamento economico afferente al personale previsto dalle relative norme di legge.

Sommessamente, mi permetto qualche considerazione.

Il comma 1, il comma 2 e il comma 2bis dell’art. 9 del Dl n. 78/2010 sono tutt’altra cosa rispetto al contenimento della spesa di personale. Se avessero disciplinato la stessa situazione, sono norme senza senso.

Siccome il legislatore le ha volute introdurre, qualcosa vorranno pur dire.

Forse vogliono dire esattamente quello che c’è scritto? Sarebbe troppo facile in questo mondo di interpretazioni… E dico: per una volta non potrebbe essere davvero così?

Allora: i commi citati si soffermano sulle retribuzioni dei dipendenti, non sulle spese di personale.

Quindi, se si vogliono raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Ragioneria Generale dello Stato e del suo Ministro Tremonti all’interno della manovra, bisognerà che qualche taglio si faccia.

In altre parole. Faccio fatica a cogliere l’analogia tra “spese di personale” e “retribuzioni complessive, fondamentali e accessorie” dei dipendenti. Le prime sono una partita che si gioca a livello di ente e sulla base di due commi, il 557 e il 562 che peraltro non prevedono eccezioni di sorta (tranne gli arretrati contrattuali). Solo a livello interpretativo sono state escluse le voci in esame. Le seconde sono i trattamenti retributivi dei singoli dipendenti che vengono peraltro ben monitorati (anche se per cassa) nel conto annuale. Non a caso l’adempimento non si dimentica di alcuna voce retributiva; le tabelle 12 e 13 non lasciano scampo a nessun compenso.

Quanto può incidere una interpretazione, peraltro estremamente autorevole, come quella della Delibera n. 16/2009 della Corte dei conti Sez. Autonomie, su una norma nata per garantire obiettivi di risparmio sul costo dei dipendenti pubblici? E mi chiedo: se quella delibera avesse avuto esiti diversi? Ora saremmo qua a parlare dell’interpretazione dell’art. 9 comma 2 del Dl n. 78/2010?

 Boh. A volte mi rendo conto di esagerare, ma perché non si può più applicare quello che c’è scritto nelle disposizioni legislative?

 Altra cosa: mi sembra un po’ strano che il sacrificio venga richiesto a tutti i dipendenti pubblici tranne che ad alcune categorie… Boh. Non è un po’ anomalo anche questo?

 E sarà curioso quando fra tre anni, guardando i dati del conto annuale, si scoprirà che le spese dei dipendenti pubblici anziché diminuire saranno aumentate…

Scherzando (non so quanto) alcuni colleghi mi hanno detto: guai se porti avanti tesi più rigide rispetto all’apertura della Corte dei conti!! Me ne guardo bene! Ma quello che mi passa per la testa bisogna che lo dica. Se no sto male.

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