Conclusivamente, la Sezione ritiene che l’interpretazione meramente letterale delle norme che indicano, come soggetti destinatari, le sole “amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, vanifichi in parte gli effetti di contenimento sulla spesa in materia di impiego pubblico, e che l’azienda speciale del comune, per la quale si riscontrano i requisiti previsti nel regolamento comunitario che definisce le unità istituzionali del settore S.13, debba essere compresa fra i destinatari delle citate norme di contenimento della spesa, anche se nominativamente non inserita nell’elenco ISTAT.
Queste le conclusioni della Delibera n. 12/2011 della Corte dei conti Toscana