L’elusione delle norme sulle spese e sulle assunzioni

Come noto, l’ente che non rispetta l’obbligo di contenimento della spesa di personale o il patto di stabilità, oltre a non poter assumere non può stipulare contratti di servizi in elusione dei vincoli.

Ma quando si è in presenza di vera elusione?

Ho risposto recentemente ad un quesito posto da un Comune.

DOMANDA: questo comune ha in essere una Convenzione con una cooperativa Sociale per l’inserimento lavorativo di personale svantaggiato. Alcune di queste prestano servizio di pulizia presso questo Ente e la Cooperativa viene pagata a ore, sulla base del servizio effettivamente prestato. Si chiede se il relativo costo debba essere computato nelle spese di personale e se tale Convenzione non possa configurare una somministrazione illecita di manodopera ai sensi del D.Lgs. 276/2003.

RISPOSTA: Secondo me, la questione si risolve esclusivamente nell’identificazione corretta delle modalità di gestione in essere. Se si tratta di appalto di servizi, è ovvio che non si può ricondurre alle spese di personale.

Per appalto si intende il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio dietro corrispettivo in denaro, a favore di un altro soggetto (committente). Ai sensi dell’articolo 29 .D.lgs. n.276/2003 “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa”.

Nel caso specifico di un appalto per servizio di pulizia, si tratta di una prestazione con un alto tasso d’incidenza della manodopera. Tuttavia, è possibile rintracciare elementi che determinano se si sia in presenza o meno di un appalto, non essendo rilevante a tal fine che la modalità di pagamento delle prestazioni sia stata stabilita ad ore.

Occorre invece osservare se vi sia, da parte dell’appaltatore, l’organizzazione dei mezzi necessari (acquisto del materiale e dei prodotti per la pulizia, disponibilità di una sede, di veicoli etc.), l’assunzione del rischio (ad es. la sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo, la cui aleatorietà costituisce un rischio d’impresa, dev’essere a carico dell’appaltatore e non dar luogo a variazioni del corrispettivo) e il concreto esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori (organizzazione dei turni, gestione degli imprevisti, redazione e applicazione del DVR, potere disciplinare, etc.)

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