Non condivido le conclusioni della Corte dei conti della Lombardia contenute nella delibera n. 167/2010.
Come noto, l’art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha sostituito il comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il seguente:
«E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente».
Afferma la Corte dei conti della Lombardia nel parere:
la richiamata ratio della norma, di generale contenimento della spesa per il personale, induce a ritenere che il riferimento al titolo e della tipologia contrattuale, contenuto nella prima parte della norma (di divieto), debba valere anche per la disposizione della seconda parte (di deroga) e riguardi, pertanto, tanto i rapporti di lavoro a termine, quanto i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
In altre parole: il 20% si calcola anche sulle assunzioni (e cessazioni quindi) a tempo determinato per “analogia” con la prima parte della disposizione.
Va avanti la Corte: L’esclusione delle spese sostenute per il personale a tempo determinato cessato nel corso del 2010 dal calcolo in discorso, oltre a non essere conforme al dettato normativo, potrebbe condurre a conseguenze contrarie alla ratio della legge stessa.
E poi: Il Comune di Besana in Brianza potrà procedere con eventuali assunzioni, nel 2011, nel rispetto del limite del turn over prescritto dall’art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010 con riferimento il dato complessivo di spesa corrispondente alle cessazioni di personale dell’anno 2010.
Quindi conteggiando anche le spese del personale a tempo determinato.
È però assodato (almeno alla luce delle regole introdotte in passato anche per la pubblica amministrazione) che quando il legislatore introduce paletti di turn-over alle assunzioni faccia esplicito riferimento a quelle tipologie di assunzione che possono portare ad un consolidamento della spesa, e quindi nel caso specifico alle sole attività lavorative a tempo indeterminato.
Se così non fosse un ente potrebbe addirittura utilizzare i risparmi sulla spesa delle cessazioni a tempo determinato per assumere a tempo indeterminato rendendo certamente vana la ratio di tutto l’impianto della manovra estiva.
E quindi a tutela dei conti dello Stato mi sembra certamente più rischioso far rientrare i rapporti a tempo determinato nel calcolo piuttosto che escluderli.
Tra l’altro il lavoro a termine è una delle forme di lavoro flessibile previste dall’art. 36 del D.lgs. 165/01 attivabile esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali. Sarebbe davvero curioso il poter trovare un’esigenza temporanea ed eccezionale, ma nel limite del 20% dell’esigenza temporanea ed eccezionale dell’anno precedente…
Pienamente condivisibile invece la conclusione della delibera in cui si afferma che “si ritiene che si possano riportare nell’anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell’anno precedente”. Il principio è già stato affermato dalla Funzione Pubblica.