Non si applicano le regole del turn-over agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. La cosa mi sembrava ovvia, ma ora è giunta l’interpretazione della Corte dei conti Sezioni Riunite.
Le co.co.co. sono prestazioni di lavoro autonomo a tutti gli effetti; non c’azzeccano niente quindi con il turn-over delle assunzioni.
In un passaggio della Delibera n. 20/2011 viene quindi affermato:
… privilegiando il dato letterale, è da ritenere – alle condizioni di seguito indicate, comprovate dall’eccezionalità della situazione in esame – che il vincolo assunzionale inerente alle cessazioni avvenute nell’esercizio precedente, di cui al combinato disposto delle disposizioni in esame, si riferisca esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato e non anche all’instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione.